La Corte costituzionale estende la reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in caso di insussistenza del fatto materiale nel regime delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2015

Nota a Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2024, n. 128

di Pasquale Passalacqua

Abstract

Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. L’autore svolge considerazioni critiche sulla sentenza, in ordine alle sue motivazioni e al suo impatto di sistema. Infine, il contributo si occupa della problematica coesistenza tra i due regimi di tutela contro il licenziamento illegittimo dettati dal D.Lgs. n. 23 del 2015 e dall’art. 18, L. n. 300 del 1970.

The contribution analyses the Constitutional Court’s ruling no. 128 of 16 July 2024, which declared the constitutional illegitimacy of Article 3(2) of Legislative Decree no. 23 of 4 March 2015 insofar as it does not provide that it also applies in cases of dismissal for objective justified reasons where the non-existence of the material fact alleged by the employer is directly proven in court, with respect to which any assessment regarding the employee’s outplacement remains extraneous. The author makes critical considerations on the ruling, with regard to its motivations and its systemic impact. Finally, the contribution deals with the problematic coexistence between the two regimes of protection against illegitimate dismissal dictated by Legislative Decree No. 23 of 2015 and Article 18, Law No. 300 of 1970.


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