L’abbandono del posto di lavoro tra clausole generali e tipizzazione della contrattazione collettiva

Nota a Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 30 gennaio 2024

di Martina Bassotti

Abstract

La pronuncia in commento ha ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dipendente con compiti di sorveglianza motivato dall’allontanamento prolungato dalla postazione di lavoro durante il turno di servizio. Tra i temi affrontati vi è quello dei confini della fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, inclusa nel contratto collettivo applicato al rapporto tra quelle che giustificano il provvedimento espulsivo. Contestualmente, la pronuncia si occupa del rapporto tra discrezionalità del giudice e tipizzazione nel contratto collettivo delle condotte costituenti giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Dopo aver richiamato il principio secondo cui rientra nell’attività sussuntiva e valutativa il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta “avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie”, la pronuncia ricorre alla scala valoriale formulata dalle parti sociali – che esclude la giusta causa se l’abbandono non abbia cagionato un danno – per attribuire ai fatti la gravità minore propria del giustificato motivo soggettivo.

The ruling under review deals with the dismissal for just cause of an employee with supervisory duties motivated by his prolonged departure from his workstation during his shift. Among the issues addressed is that of the boundaries of the case of leaving the workplace, included in the collective agreement applied to the relationship among those justifying the expulsion measure. Contextually, the ruling deals with the relationship between judicial discretion and typification in the collective agreement of conduct constituting just cause and justified subjective reason. After recalling the principle that it is part of the subsumptive and evaluative activity to judge the seriousness and proportionality of the conduct “having regard to the concrete elements, of an objective and subjective nature, of the case,” the pronouncement resorts to the value scale formulated by the social partners-which excludes just cause if the abandonment has not caused harm-to attribute to the facts the lesser seriousness proper to the subjective just cause.


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