La diffida accertativa può originare dall’imposizione di un differente CCNL
di Eugenio Erario Boccafurni*
* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 12.09.2024, ha rigettato il ricorso in opposizione a precetto su diffida accertativa adottata dal locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale, a dire della ricorrente, aveva «accertato l’applicazione – nell’ambito del Servizio 118 di cui era risultata affidataria nei termini meglio esplicati in atti – del CCNL Cooperative Sociali, contrariamente alle previsioni contenute nel relativo bando di gara, b) che ha pertanto emesso in favore del dipendente OMISSIS una diffida accertativa per crediti patrimoniali».
Ebbene, il thema decidendum è costituito dalla contestata libertà di applicazione, da parte di un’impresa appaltatrice, di un CCNL differente – anche se pur sempre attinente alla prestazione richiesta – rispetto a quello individuato nel bando di gara.
È da tale difformità, infatti, che discende il credito azionato dall’ITL a mezzo della diffida accertativa oggetto di causa, con la quale è stata per l’appunto accertata la sussistenza di differenze retributive calcolate sulla scorta del CCNL previsto dalla procedura di aggiudicazione del Servizio 118: secondo il tribunale calabrese è pienamente sussistente in capo all’Ispettorato la potestà di emettere provvedimenti di diffida basati sulla «riqualificazione di un contratto collettivo».
Procedendo con ordine, è doveroso tener presente che l’istituto della diffida accertativa è novellato dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 2004, ove è previsto che: «qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
A tal proposito, il tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che l’utilizzo di una formulazione «quanto mai generale come “inosservanze alla disciplina contrattuale” e non di un’elencazione tipologica induce il Tribunale a ritenere che nel novero di tali “inosservanze” vadano ricondotte tutte le ipotesi in cui una data disciplina prevista in un contratto – anche se eterointegrata o richiamata per relationem, ma comunque strutturante l’accordo tra le parti – non venga poi, in concreto, osservata: com’è, per l’appunto, nel caso in esame».
A fondamento di tale approdo interpretativo il giudice pone la circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2013, avente ad oggetto “Diffida accertativa per crediti patrimoniali – profili interpretativi ed istruzioni operative”, la quale «a ben vedere individua un decalogo di fattispecie suscettibili di accertamento e dunque di crediti ai quali può seguire una diffida accertativa, tra le quali è prevista proprio l’ipotesi di “crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale“.
Quest’ultima, con ogni evidenza, è pienamente applicabile al caso in esame e determina quindi la reiezione dell’opposizione quanto al primo profilo».