Responsabili “di fatto”, coordinatori e committenti: la posizione di garanzia datoriale non si elide

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

Download articolo (PDF)

La Cassazione penale, con sentenza 8 novembre 2024, n. 41172, ha ribadito il principio secondo cui nel contesto di un cantiere edile, il datore di lavoro rimane il garante principale della sicurezza dei dipendenti, anche in presenza dei cc.dd. “responsabili di fatto”, o di altre figure professionali come direttori dei lavori o coordinatori per la sicurezza.

In particolare, in tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, «i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019 Rv. 276755 – 02); ragione per la quale non può attribuirsi alcuna valenza esimente alla dedotta individuazione di un coordinatore in materia di sicurezza e salute».

Sicché, la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto che l’eventuale presenza di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia esclude la responsabilità del datore di lavoro, «in quanto in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia».

Parimenti dicasi per l’esercizio di fatto di compiti di direzione da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro.

A tal proposito, secondo la tesi del ricorrente, l’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, a mente del quale “1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”, escluderebbe la responsabilità datoriale.

Di avviso contrario la Cassazione in parola, la quale, sulla scorta dei propri precedenti (Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181; Sez. 4 n. 2157 del 23/11/2021, dep. 2022, /Baccalini, Rv. 282568; Sez. 4, n. 30167 del 06/04/2023, Di Rosa, Rv. 284828), ha ricordato che l’art. 299 del T.U., attraverso l’utilizzo del termine “altresì“, «deve interpretarsi nel senso che le responsabilità del soggetto investito di fatto di determinate funzione datoriali non escludono la responsabilità del datore medesimo in ordine agli obblighi sullo stesso gravanti in relazione alla normativa antinfortunistica».