La conciliazione “tombale” non impedisce la rivendicazione (o l’accertamento) della natura subordinata
di Eugenio Erario Boccafurni*
* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza
La Cassazione (ord.) n. 26891 del 16.10.2024 ha da ultimo ribadito due principi cardine in materia di rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c.
Anzitutto, si è affermato che la conciliazione c.d. “tombale” in sede protetta non impedisce la successiva rivendicazione della natura subordinata del pregresso rapporto di lavoro, trattandosi di valutazioni giuridiche non vincolanti né confessorie.
Le dichiarazioni di scienza reciprocamente compiute nell’atto transattivo, infatti, «hanno valore confessorio, purché abbiano ad oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa) e non già valutazioni giuridiche (cfr. Cass. nn. 3033/2009; 22956/2015 e 11743/2018)».
Alla luce di quanto precede, dunque, ne consegue che l’accertamento della natura subordinata di rapporti già oggetto di transazioni ex art. 2113 c.c. è ben possibile, dal momento che le dichiarazioni rese dalle Parti hanno valore confessorio limitato alla ricognizione di situazioni fattuali preesistenti e non anche valutazioni giuridiche.
Tra l’altro, il principio dell’indisponibilità del tipo legale è un pilastro fondamentale della materia e la conclusione a cui perviene la pronuncia oggetto di nota ne rappresenta un suo necessario corollario.
Inoltre, si è ribadito che oggetto della transazione possono essere unicamente diritti disponibili e quesiti (rectius: già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore): «la transazione con la quale il lavoratore riconosca il carattere autonomo, anziché subordinato, del rapporto di lavoro intercorso con la controparte fino ad una certa data, da cui essa si obblighi ad assumerlo, resta soggetta alla disciplina dell’art. 2113 c.c. solo per la parte di rinuncia del lavoratore a diritti già acquisiti e non anche per la parte di rinuncia a diritti non ancora maturati (cfr. Cass. nn. 1227/2013 e n. 25315/2018)».
Sicché «in riferimento ai verbali di conciliazione preclusivi della possibilità per i lavoratori di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione, ma non il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione (Cass. n. 1887/2022)».