Contratto di trasporto o appalto di servizi? Gli indici discretivi giurisprudenziali
di Eugenio Erario Boccafurni*
* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza
La sentenza n. 998 del 18.11.2024, emessa dalla Corte di Appello di Milano, offre l’occasione per ripercorrere i principali indici discretivi giurisprudenziali in essere tra il contratto di appalto di servizi di trasporto e il semplice contratto di trasporto.
Ovviamente, l’esatta qualificazione contrattuale impatta in maniera determinante sull’applicabilità o meno – tra i vari istituti – del regime solidaristico ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.
Procedendo con ordine, rileva la sentenza della Cassazione n. 7233/2023, secondo cui: «Al consolidato orientamento sopra citato il Supremo Collegio ha successivamente dato continuità, ribadendo che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti – come nella specie è stato accertato dai giudici di merito – abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (così da ult. Cass. n. 6449 del 2020)».
Inoltre, come precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19 agosto 2022 n. 24983,«è configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto ove si sia in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto,, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, connotati rivelatori di detta organizzazione essendo, normalmente, la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore” (conf.: Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015)».
In base ai medesimi principi, con la sentenza di legittimità n. 6449/2020è stata confermata la decisione di merito che aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto «in presenza dellariscontrata avvenuta pianificazione, tra le parti, dell’esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio».
Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio con la sentenza n. 2263/2023: «a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario e non presentano alcun tratto di affinità con l’appalto”: in tale caso, infatti, secondo la citata pronuncia, «difetta, in ultima analisi, quella compenetrazione nel processo produttivo del committente che, anche nell’interpretazione conforme a costituzione avallata dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresenta la ratio della speciale tutela riconosciuta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003».
Ebbene, dall’applicazione dei citati insegnamenti giurisprudenziali, la Corte di Appello di Milano in parola ha concluso per la piena correttezza della qualificazione, operata dalla sentenza di primo grado: «la natura sistematica e continuativa delle prestazioni demandate a XXX, da questa svolte mediante organizzazione del personale e dei mezzi necessari, sulla base di una unitaria regolamentazione negoziale, a fronte di corrispettivi predeterminati ed omnicomprensivi, destinati a coprire i costi di personale e attrezzature a carico dell’impresa incaricata, emerge con tutta chiarezza dal quadro negoziale degli appalti e subappalti, tramite i quali il servizio è stato gestito nel tempo».
A tal proposito, rispetto ai più tradizionali indici discretivi, la sentenza meneghina appare essere particolarmente significativa dal momento che accorda un preponderante “peso” alla circostanza dei corrispettivi “omnicomprensivi” versati dall’impresa (il c.d. “costo unitario” – così come definiti dalla Cassazione n. 7233/2023), presunta committente in un regime di appalto sostanziale.