La non computabilità della “quota onorari” nel calcolo dell’indennità di anzianità per gli avvocati del parastato: la Corte costituzionale ancora una volta applica l’art. 36 Cost. a proprio piacimento

Nota a Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2024, n. 73

di Domenico Garofalo

Abstract

Con sentenza n. 73 del 26/4/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della Legge 20 marzo 1975, n. 70, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dall’art. 26, quarto comma, della stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, non sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell’indennità di anzianità agli stessi spettante alla cessazione del rapporto di servizio. La soluzione prospettata dalla Corte non convince, in ragione dell’approccio eccessivamente formalistico alla questione, trascurandone volutamente il profilo sostanziale.

With sentence no. 73 of 26/4/2024 the Constitutional Court declared to be unfounded the questions of constitutional legitimacy of the art. 13 of law 20 March 1975, n. 70, raised in reference to articles 3 and 36 of the Constitution, in the part in which it provides that the share of compensations and fees judicially paid in favor of non-economic public authorities, attributed by art. 26, fourth paragraph, of the same law to members of the legal professional role employed by them, is not included, not even in part, in the calculation of the seniority indemnity due to them upon termination of the service relationship. The solution proposed by the Court is not convincing, due to the excessively formalistic approach to the issue, deliberately neglecting its substantive profile.


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