L’inapplicabilità dell’art. 22 St. lav. al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nota a Tribunale di Cosenza, Sez. Lav., decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 20 novembre 2023
di Arianna Ferraguzzo
Abstract
La nota analizza un decreto ex art. 28 St. lav. con il quale il Tribunale di Cosenza rigetta il ricorso presentato da un’associazione sindacale a tutela di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ritenendo antisindacale la condotta assunta dal datore di lavoro di non riammettere in servizio il lavoratore nonostante il mancato nulla osta al trasferimento, ritenuto dalla ricorrente necessario, stante l’estensione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle prerogative riconosciute in materia dall’art. 22 St. lav.
Il commento si sofferma sulla continuità del provvedimento in oggetto rispetto al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, dando conto tuttavia di alcuni dissensi espressi da una parte della dottrina e riflettendo così sul possibile rischio che la tesi dominante potrebbe comportare.
The note analyzes a decree pursuant to art. 28 St. lav. in which the Court of Cosenza rejects the appeal presented by a trade union association to protect a workers’ safety representative, deeming the employer’s conduct of not putting the worker back into service despite the lack of authorization for the transfer as anti-union, deemed anti-union necessary by the appellant, given the extension, to the workers’ representative for the guarantee of the prerogatives recognized in the matter by the art. 22 St. Lav.. The comment focuses on the continuity of the provision in question with respect to the prevailing jurisprudential orientation on the matter, however taking into account some disagreements expressed by the doctrine and thus reflecting on the possible risk that the dominant thesis could entail.