Art. 4 St. lav.: il Telepass è uno strumento di lavoro

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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Con l’allegata ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024, la Cassazione ha ritenuto illegittimo l’utilizzo, per fini disciplinari, dei dati trasmessi dal Telepass dell’auto aziendale affidatagli per lo svolgimento delle proprie incombenze di tecnico c.d. “trasfertista”, in assenza di apposita informativa al dipendente.

Di seguito i passaggi più significativi:

«È anzitutto irrilevante il fatto che i dati dei transiti autostradali non siano forniti direttamente alla -Spa dal dispositivo Telepass installato sull’autovettura, ma vengano ricavati dal documento cartaceo allegato alla fattura mensile, che riporta il dettaglio dei consumi dei singoli apparati. Non assume, infatti, rilievo che quei dati non siano acquisiti dalla datrice di lavoro direttamente (ma dal soggetto terzo che fornisce a pagamento tale servizio)…Ciò non toglie che l’apparecchio telepass installato per iniziativa datoriale sull’autovettura pure messa a disposizione del lavoratore per lo svolgimento delle sue prestazioni di tecnico trasfertista consente all’atto dei transiti autostradali (in entrata e in uscita) la registrazione dei relativi dati, che, una volta forniti al datore di lavoro da chi gestisce il sistema telepass, consentono un controllo a distanza, sebbene postumo, dell’attività del lavoratore.

[…]

è in ogni caso ininfluente l’ulteriore assunto della ricorrente che il xxx avrebbe potuto disattivare il dispositivo Telepass, “togliendolo dal parabrezza dell’autovettura e collocandolo in un cassetto o, più semplicemente, non utilizzando, al casello, la corsia munita di ricevitore ma una di quelle abilitate all’erogazione del tagliando e al pagamento manuale”.

[…]

parte della dottrina specialistica è del parere che il telepass, se installato su auto aziendali destinate allo svolgimento di specifici servizi, si deve considerare uno strumento direttamente funzionale all’efficienza della singola prestazione, oltre che ormai fortemente compenetrato con essa nell’odierna pratica lavorativa, sicché il telepass così contestualizzato rientra nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 4 L. n. 300/1970 novellato. Tuttavia, le informazioni, così “raccolte” a mente appunto di quest’ultima previsione, giusta il successivo comma 3, sono “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (e quindi anche, ma non soltanto, ai fini disciplinari) solo “a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, oltre che “nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs. 196/2003”.

Infine, a fronte di quanto specificamente previsto dal comma 3 dell’art. 4 L. n. 300/1970, è irrilevante la “consapevolezza del dipendente sulla presenza dell’apparato Telepass sull’autovettura e sulle corrette modalita di uso dello stesso”, essendo necessaria invece tale precipua informativa al lavoratore, della quale i giudici di secondo grado nella specie hanno constatato ‘assenza».

Sicché, in estrema sintesi:

– il Telepass rientra tra gli “strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa” (ex comma 2 dell’art. 4 St. lav.);

– le informazioni raccolte dal Telepass possono essere utilizzate a condizione che sia data adeguata informazione…;

– è irrilevante la consapevolezza del lavoratore circa la presenza dell’apparecchio in auto e/o la possibilità di riporre lo stesso Telepass in un cassetto, fosse anche schermato;

– il datore nel caso di specie non ha offerto piena prova circa la riconduzione dell’installazione dell’apparecchio nell’alveo dei c.d. “controlli difensivi” (in quanto tale, estraneo all’ambito di operatività dell’art. 4 in parola), non avendo sufficientemente allegato circa il “fondato sospetto” che lo avrebbe portato ex post a ritenere sussistente un comportamento illecito del dipendente.