La legislazione emergenziale è a “rischio” di incostituzionalità: l’esclusione dal divieto dei licenziamenti economici per i dirigenti contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione.

di Francesco Belmonte

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Con l’ordinanza n. 15025/2024 la Suprema Corte dubita della costituzionalità dell’art. 14, co. 2, D.L. n. 104/2020 (conv. in L. n. 126/2020), nella parte in cui esclude dal c.d. blocco dei licenziamenti durante la pandemia, la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti per ragioni oggettive. 

Per la Cassazione, la scelta del legislatore emergenziale “si presenta del tutto eclettica”, optando “di vietare temporaneamente i licenziamenti collettivi (per loro stessa natura derivanti da ragioni oggettive, cioè riguardanti l’organizzazione dell’impresa) di dirigenti e non anche quelli individuali dei dirigenti medesimi per ragioni del pari oggettive.”

«L’irragionevolezza di questa scelta si manifesta in modo ancora più evidente, ove si consideri che il “sacrificio” a carico dei datori di lavoro è certamente più gravoso in presenza di un possibile licenziamento collettivo, sia perché questo coinvolgerebbe per definizione più dipendenti, sia perché gli oneri datoriali in tal caso sarebbero soltanto di tipo procedurale.»

«Ne consegue che, nei confronti del datore di lavoro, il sacrificio “più grave” (ossia il c.d. blocco del licenziamento collettivo, che altrimenti può coinvolgere anche dirigenti) viene disposto dal legislatore, che invece esclude, nel contempo, quello “meno grave” (ossia il c.d. blocco del licenziamento individuale per ragioni oggettive concernenti la posizione del singolo dirigente)».

Tale asimmetria – unitamente all’impossibilità letterale di interpretare la norma pandemica in modo da ricomprendere nel blocco anche il recesso individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive –, anima la scelta della Cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost., ritenendo irragionevole la scelta di “bloccare”, rispetto ai dirigenti, i soli licenziamenti collettivi, rispetto a quelli individuali per g.m.o.