L’INL torna a fare chiarezza: apprendistato per la qualifica e attività stagionali
di Eugenio Erario Boccafurni*
* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza
Il Coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,nel richiamare quanto già precisato nella propria Nota n. 1369 del 7 agosto 2023, ha fornito importanti ulteriori chiarimenti circa l’utilizzo del contratto di apprendistato, di cui agli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini dello svolgimento di attività cd. “stagionali”.
Ebbene, la nuova Nota n. 795 del 24 aprile 2024, in relazione alla necessaria valutazione – che è in capo al datore di lavoro – circa la sussistenza di una “coerenza” tra l’attività lavorativa proposta allo studente e il suo titolo di studio, precisa che non è comunque preclusa la possibilità di «stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale».
Ed infatti, ricorda sempre l’INL,«L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente».
Nel lavoro stagionale dei giovani studenti, atteso l’effetto garante della sottoscrizione dell’Istituzione formativa, non occorre una rigida valutazione circa il rispetto del requisito della “coerenza” ed “utilità”, tra l’attività lavorativa e il percorso formativo-professionale che il primo contratto va ad orientare.
L’importanza della trasversalità nella formazione di un bagaglio umano e professionale dei giovani, dunque, non consente di “ingabbiare” l’apprendistato di 1° livello stagionale in un settore necessariamente equipollente a quello del proprio percorso di istruzione.