Apprendistato in carenza del piano formativo: l’assolvimento dell’onere della prova per evitare la nullità
di Eugenio Erario Boccafurni*
* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2.04.2024, da seguito al recente orientamento di legittimità (cfr.Corte di cassazione, sentenza del 13 marzo 2024 n. 6704) circa la nullità del contratto di apprendistato (con riconoscimento di un ordinario rapporto di lavoro) allorquando manchi la prova della presenza del piano formativo condiviso tra le parti al momento dell’istaurazione del rapporto: “Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., di recente, est. Ghinoy, 28 febbraio 2024), «La finalità formativa che contraddistingue l’apprendistato professionalizzante rispetto all’ordinario contratto di lavoro subordinato e giustifica la sottoposizione della prima tipologia contrattuale ad una disciplina speciale che prevede, appunto, la necessaria presenza nel contratto di un piano formativo individuale. Questo è, pertanto, un elemento essenziale ed imprescindibile del contratto di apprendistato, per cui è nullo il M1 che non contiene un piano formativo o che fa un mero rinvio ad atti esterni non specifici»”.
Interessante, dunque, l’assolvimento dell’onus probandi legato alla sussistenza di tale atto fondamentale, vero e proprio presupposto di legittimità di un contratto a “causa mista” (come quello dell’apprendistato): “La documentazione versata in atti dalle parti induce a ritenere non soddisfatto l’indispensabile requisito della presenza di un piano formativo individuale, consegnato alla ricorrente all’atto della stipula del contratto. È, difatti, ben vero che il piano formativo risulta menzionato tra gli allegati del contratto di apprendistato concluso dalle parti, ma è altrettanto vero che, a fronte dell’allegazione dell’assenza del piano, ad opera della ricorrente, parte resistente ha prodotto un documento (doc. 12 fascicolo parte resistente) privo di data certa e di sottoscrizione delle parti che, pertanto, non può, sono il profilo dell’evidenza processuale, ritenersi allegato al contratto stipulato dalle parti in data 24/02/2022 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente)”.
A tal proposito, si ricordano i due più recenti arresti di legittimità in materia:
– La Corte di cassazione, con la sentenza 13 marzo 2024 n. 6704, ha ritenuto sussistente una nullità c.d. “di protezione” allorquando manchi un piano formativo redatto in forma scritta: “la Corte di merito ha ritenuto incontroverso che il contratto di apprendistato intercorso tra le parti era del tutto privo di piano formativo, e nondimeno erroneamente non ne ha pronunciato la nullità, sin dall’inizio del giudizio fatta valere dall’attrice”;
– Sempre sul piano di formazione individuale, la Suprema Corte ha chiarito che tale atto deve essere contestuale oltre che parte integrante del contratto di apprendistato: “ostando ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell’art. 49 d.lgs. cit., che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la considerazione che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica alla quale l’apprendistato e finalizzato; in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” (Cass. n. 10826/2023).