È necessaria la visita medica se l’assenza si protrae oltre i 60 giorni?
di Gianmaria Giuseppe Russo
La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 1 del 2024, si è pronunciata sulla quaestio sollevata dalla Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Milano afferente la “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”.
Nello specifico, a fronte delle molteplici applicazioni che si sono susseguite nei diversi ambiti della P.A. circa l’oggetto di cui sopra, l’Università richiedeva l’intervento del Ministero affinché potesse fornire un’interpretazione univoca della Legge ovvero chiarire“se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
Entrando nel merito della questione, il Ministero ha ritenuto doveroso in via preliminare analizzare le varie norme inerenti la materia di salute e sicurezza sul lavoro, segnatamente:
- l’art. 2, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- l’art 18, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a) pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato Decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”; inoltre, alla lettera z), di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
- l’articolo 41, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Orbene, la Commissione per poter addivenire ad un un’interpretazione univoca della Legge, ha richiamato due dirimenti arresti della Corte di cassazione (ovvero la sentenza n. 7566/2020 e la sentenza n. 29756 del 2022 in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), nelle quali si precisa che la “ripresa del lavoro” si riferisce alla concreta assegnazione del lavoratore alle stesse mansioni dopo un’assenza prolungata per motivi di salute.
La Commissione, alla luce del corpus giurisprudenziale sopra richiamato, ritiene che la visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), deve essere applicata unicamente ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Questo approccio mirato è essenziale per garantire che la procedura sia applicata in modo coerente al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in modo coerente ed organico.