La trattazione scritta dell’udienza introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19 e l’accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio d’appello lavoro
Nota a Corte di cassazione, sentenza 31 maggio 2023, n. 15311
di Sabrina Mostarda
Abstract
La pronuncia in commento della Cassazione offe spunti di riflessione sulla compatibilità fra la trattazione scritta dell’udienza introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19 e l’udienza di discussione in appello nel rito del lavoro. La Cassazione afferma che, se l’appellante nelle note scritte sostitutive dell’udienza nulla riferisce sulla notifica dell’appello, il giudice dell’appello deve rinviare la causa e chiedere chiarimenti sull’avvenuta notifica, che è necessaria ai fini della procedibilità del gravame. L’autore segnala come questo rinvio della causa sia necessitato dall’assenza di contraddittorio nella trattazione scritta dell’udienza e come possa costituire una deroga ai principi di oralità e concentrazione che caratterizzano il rito speciale del lavoro.
The ruling from the Corte di Cassazione in question offers the starting point for some reflections on the compatibility between the institution of the written treatment of the hearing introduced by the emergency legislation to combat the Covid-19 pandemic and the hearing for discussion on appeal in the labour procedure. The Corte di Cassazione states that if the appellant in the written replacement notes of the hearing reports nothing on the notification of the appeal, the appeal judge must postpone the case and ask for clarification on the notification, which is necessary for the prosecution of the appeal. The author points out how this postponement of the case is necessitated by the absence of cross-examination in the written discussion of the hearing and how it may constitute an exception to the principles of orality and concentration which characterize the special labour procedure.