Sulla “funzionalizzazione giudiziale” della contrattazione collettiva nella determinazione di un minimo retributivocomune per lavoratori con mansioni e qualifiche analoghe. Ovvero,sull’imprescindibile garanzia di una “retribuzione sufficiente” quale presupposto giuridico per una “parità di trattamento retributivo”

Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., sentenza 2 ottobre 2023, n. 27711

di Francesco Marasco

Abstract

Premessi brevi cenni sulla principale fonte della retribuzione, ossia il contratto collettivo nazionale di lavoro, e una breve disamina sul grado di frammentazione dello scenario contrattual-collettivo, dovuto principalmente al pluralismo (competitivo) sindacale, il saggio si incentra sull’eventualità che anche un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Sigle Sindacali comparativamente più rappresentative possa prevedere una retribuzione iniqua. Quindi, muovendo da una recente pronuncia della Suprema Corte, il saggio si sofferma sui meccanismi giudiziali correttivi di siffatta iniquità alla luce dell’art. 36 Cost, verificando in particolare se il concetto di “retribuzione sufficiente” sia effettivamente preponderante, oppure no, su quello di “retribuzione proporzionata”.

Outlined the main source of remuneration, i.e. the national collective bargaining agreement, and examinated the fragmentation degree of the collective-bargaining scenario, mainly due to trade union (competitive) pluralism, the essay focuses on the possibility that even a national collective bargaining agreement signed by comparatively more representative trade unions may provide for an unfair remuneration. Therefore, starting from a recent ruling of the Supreme Court, the essay focuses on the corrective judicial mechanisms of such unfairness in the light of Article No. 36 of the Italian Constitution, verifying in particular whether the concept of ‘sufficient remuneration’ actually prevails, or not, over that of ‘proportionate remuneration’.


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