Nota INL: diffida accertativa e procedure da sovraindebitamento e/o fallimento
di Eugenio Erario Boccafurni*
* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza
La Direzione centrale giuridica dell’INL, con nota n. 2414 del 21 dicembre 2023, ha chiarito che in caso di fallimento del datore di lavoro, ovvero di attivazione da parte dello stesso di procedure da sovraindebitamento, non può essere adottato il provvedimento di diffida accertativa – avente efficacia di titolo esecutivo – essendo carente il carattere dell’esigibilità in relazione al credito accertato.
In particolare, chiarisce l’Ispettorato: “nell’eventualità che le procedure concorsuali in oggetto siano state già aperte al momento dell’adozione del provvedimento di diffida accertativa, si concorda con quanto rappresentato. In tali ipotesi, permangono le ragioni di non adottabilità dell’atto già esplicitate nelle note sopra citate in quanto risulta, in virtù del vincolo stabilito dall’art. 150 del D.Lgs. n. 14/2019 (ex art. 51 L. Fall.), carente il carattere dell’esigibilità in relazione al credito accertato”.