Associazione Sportiva Dilettantistica e subordinazione dei soci: confermate le sanzioni per lavoro irregolare

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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Con l’allegata sentenza del 9.11.2023 la Corte di Appello di Firenze, nel respingere l’appello proposto, ha confermato la legittimità dell’operato dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, il quale aveva intimato, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica, il pagamento di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori subordinati irregolari.

I ricorrenti avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa sanzionatoria, “in quanto le lavoratrici sarebbero state socie dell’associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta come tale dal C., e avrebbero svolto la loro attività in forza di tale vincolo associativo, che sarebbe stato ex se incompatibile con l’affermata subordinazione, di cui comunque neppure sarebbero stati esistenti in fatto gli indici sintomatici”.

Secondo la Corte di Appello toscana, per quanto attiene il difetto di motivazione «deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010). Facendo applicazione di tali principi, cui questo collegio convintamente aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell’ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l’inesistenza del diritto dell’amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell’ingiunzione».

Per quanto attiene, invece, la natura subordinata delle prestazioni rese in seno alla ASD: «Sembra alla Corte che già da tali dichiarazioni emergano con evidenza i connotati della subordinazione: lo stabile inserimento delle lavoratrici nell’organizzazione dell’ente, il rispetto da parte loro di un orario di lavoro, l’obbligo di comunicare le assenze, il pagamento mensile di somme commisurate alla durata della loro prestazione […] Sussistono quindi senz’altro nella specie, quanto alle relazioni negoziali tra l’associazione appellante e le lavoratrici interessate all’accertamento, tutti i connotati della dedotta subordinazione. Né rileva in contrario la natura di associazione sportiva dilettantistica dell’odierna appellante, in disparte ogni considerazione in ordine all’effettiva corrispondenza dell’attività svolta da A. alla sua formale natura, corrispondenza di cui può, con qualche fondamento, dubitarsi, considerato come l’unica attività che risulta in atti come effettivamente svolta dall’associazione fosse quella di tramite nella cessione di prodotti assicurativi e di servizi di consulenza fiscale e legale, mentre le lavoratrici hanno dichiarato in sede ispettiva di non avere mai avuto notizia di eventi sportivi organizzati dall’associazione e lo stesso V. ha fatto nelle sue dichiarazioni un riferimento del tutto generico ad attività ricreative. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è un fatto, correttamente rilevato dal Tribunale, che la sanzione comminata con il provvedimento opposto (prevista dall’art. 3 D.L. n. 12 del 2002, convertito in L. n. 73 del 2002, come modificato dall’art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2015) trovi applicazione in ogni caso di rapporto di lavoro subordinato instaurato senza previa comunicazione da parte di qualsiasi datore di lavoro privato, ad eccezione del datore lavoro domestico (così il testo normativo: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria…”).

Nessuna disposizione eccettiva è quindi riferita alle associazioni sportive dilettantistiche».