Ritorno al futuro: risarcimento e conversione nelle fondazioni lirico-sinfoniche
Nota a Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza 22 febbraio 2023, n. 32 – Pres. Spirito – Rel. Di Paolantonio
di Riccardo Fratini
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione interpretano nuovamente la disciplina riguardante il lavoro a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche, ritenendo questa conclusione conforme al diritto eurounitario, affermando che la trasformazione in contratto a tempo determinato non è annoverabile tra i rimedi applicabili nel diritto italiano. Al contrario, può essere ristorato il solo danno effettivamente provato, anche per presunzioni, e la legge garantisce anche un minimo ristoro compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità.
The united sections of the Court of cassation give an interpretation of the doctrine concerning fixed-term employment in the sector of the symphonic fundations, hold as compliant with the principles of the European law, stating that reinstatement or transformation into open ended contract is not included within the remedies provided for this case within the Italian law. On the contrary, compensatory damages can be recovered, even through presumptions, and the law also guarantees a minimum recovery between 2.5 and 12 months of consideration.