La Fiorentina, la malattia e l’illegittimità del licenziamento per giusta causa
Il Tribunaledi Arezzo, con sentenza n. 64 del 7 marzo 2023, ha concluso per l’accoglimento del ricorso volto ad ottenere “l’illegittimità del licenziamento” nel caso di provvedimento espulsivo adottato nei confronti del lavoratore che, ancorché fosse in malattia, si era recato allo stadio per assistere alla partita di calcio.
La tesi prospettata dalla datrice constava nel ritenere fondati sospetti sulla non autenticità della sua assenza in azienda per motivi di malattia e del relativo certificato medico fatto pervenire, tale da giustificare il licenziamento sulla base di indizi gravi e concordanti che consentono di ritenere il comportamento del prestatore di lavoro non genuino e veritiero, in quanto avrebbe ottenuto un certificato medico falso.
Il giudice toscano, nel decidere, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il lavoratore non deve solo fornire la prestazione, ma, quale obbligo accessorio, deve anche osservare comportamenti corretti e rispettosi al di fuori dell’ambito lavorativo, tali da non ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, tali condotte illecite, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva ancorché attuale al di fuori del contesto lavorativo”.
Ebbene, si è accolta la tesi del ricorrente, sostenendo in primis, che questo aveva acquistato il biglietto in epoca antecedente all’insorgere dello stato patologico pertanto, tale comportamento, non può giustificare il licenziamento per grave inadempimento oltre che comunque, il recarsi allo stadio non implica l’aggravarsi della malattia, dato anche il fatto che il prestatore si è recato sul luogo di lavoro allo scadere del termine contenuto nella certificazione medica, ed in secundis non esiste alcun obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia laddove non oggetto di prescrizione medica.