Il decreto trasparenza si applica ai collaboratori etero-organizzati e alle OO.SS. loro rappresentanti
Il Tribunale di Palermo, il 3 aprile scorso, si è pronunciato sul ricorso ex art. 28 avverso una multinazionale del delivery “rea” di aver:
– omesso di comunicare alle OO.SS. ricorrenti le informazioni previste dal D.Lgs. n. 104/2022;
– disconosciuto l’RLS eletto dai riders e, per l’effetto, di aver negato a quest’ultimo l’accesso a documenti in materia di salute e sicurezza (DVR).
Il giudice siciliano – adesivo rispetto ai prevalenti arresti di merito (Tribunale Firenze, Sez. Lav., 24/11/2021, n. 781; Trib. Bologna, n. 2170/2021, Trib. Milano 28.3.2021, Trib. Bologna 12.1.2023) – ha anzitutto ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva, ex art. 28 L. n. 300/1970, anche alle OO.SS. rappresentative dei collaboratori organizzati di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.
Inoltre, in relazione all’art. 1 bis, introdotto dall’art. 4 D.Lgs. n. 104/2022, il quale prevede che “Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”, la legittimazione attiva alla richiesta di informazioni compete non soltanto al lavoratore ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e “il relativo diniego limita e compromette l’attività sindacale, legittimando la richiesta di rilascio delle informazioni ex art. 28, integrando già lo stesso rifiuto datoriale una lesione del diritto alla informativa azionabile anche da parte sindacale, quindi in aggiunta e non in alternativa rispetto all’eventuale previo rilascio al lavoratore, ragion per cui nessuna rilevanza assume la difesa della convenuta di aver già fornito le informazioni richieste ai lavoratori”.
In particolare, a fronte di una espressa richiesta di rilascio delle informazioni da parte delle OO.SS. ricorrenti, la committente si era limitata solo ad affermare “Parimenti, non sussistono le condizioni di legge per l’operatività dell’art. 1-bis del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, introdotto dall’art. 4, primo comma, lett. b) del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104”, né “ha dimostrato di aver successivamente fornito tali informazioni”.
Infine, in relazione al disconoscimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Tribunale ha confermato l’applicabilità del disposto dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 anche ai rapporti di collaborazione di cui in parola.
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