La Corte costituzionale conferma la legittimità dei contratti di prossimità
La Corte costituzionale, con sentenza del 28 marzo 2023, n. 52, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. con mod. in L. n. 148/2011), che disciplina i cosiddetti contratti aziendali di prossimità.
La Corte d’Appello di Napoli aveva infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 in relazione alla eccezionale efficacia erga omnes dei contratti di prossimità («nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo»), in quanto ritenuta possibilmente in contrasto innanzitutto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost., ovvero in violazione della libertà sindacale, sia quale libertà del singolo lavoratore di associarsi ad organizzazioni sindacali, sia come libertà del sindacato di svolgere la funzione di rappresentanza dei propri iscritti.
L’efficacia degli accordi ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, in particolare, avrebbe escluso la possibilità dei lavoratori di aderire ad un’organizzazione sindacale non firmataria, così esprimendo il proprio dissenso, e, altresì, la capacità della stessa organizzazione sindacale di svolgere la propria funzione rappresentativa dei lavoratori dissenzienti.
In aggiunta, la Corte territoriale aveva sospettato l’illegittimità costituzionale della norma in parola anche nei confronti della previsione di cui all’art. 39, comma 4, Cost., che impone i presupposti procedurali e soggettivi affinché i contratti collettivi – stipulati dai sindacati registrati – possano avere efficacia per tutti i lavoratori ai quali si riferiscono.
Nell’analisi dell’ordinanza di rimessione della Corte territoriale e del contratto aziendale dedotto, cui era stato ritenuto applicabile l’art. 8, la sentenza della Corte costituzionale si è soffermata sugli elementi di distinzione tra i contratti aziendali “ordinari” e quelli di prossimità. Ciò, con riferimento non solo all’efficacia degli stessi, in relazione ad eventuali dissensi di lavoratori o organizzazioni sindacali, ma anche ai requisiti di legge affinché i contratti di prossimità possano introdurre le intese deroganti delle disposizioni di legge e contrattual-collettive.
Avendo concluso per l’impossibilità di ricondurre il contratto aziendale in analisi ai contratti di prossimità ex art. 8, in assenza dei requisiti di legge, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate.
Nella sentenza in parola, la Corte ha quindi confermato gli elementi di eccezionalità di questo importante strumento di regolazione dell’organizzazione del lavoro e dell’attività aziendale, tale da modulare alcuni ambiti della disciplina giuslavoristica (sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli comunitari e delle convenzioni internazionali sul lavoro) in conformità alle esigenze specifiche dell’azienda, nell’interesse dei lavoratori, e offerto utili spunti di applicazione dello stesso ai casi concreti.
In definitiva, dunque, i contratti aziendali di prossimità, sorti nell’ambito di una importante vicenda della storia delle relazioni sindacali nel nostro ordinamento, restano costituzionalmente legittimi.