È ritorsivo il licenziamento del lavoratore reo di aver “minacciato” di avanzare richiesta di intervento all’ispettorato territoriale del lavoro*

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Lo ha stabilito il Tribunale di Parma, con sentenza del 16 febbraio 2023.

In particolare nella contestazione disciplinare si riportava: “… ricevuto la lettera di contestazione per un precedente richiamo, anziché fornire le sue giustificazioni ha accredito di nuovo il responsabile e non contento di ciò ha addirittura minacciato indirettamente la Ns Azienda dicendo che sarebbe andato presso l’Ispettorato del Lavoro con l’appoggio di una sua collega L.. Si tratta, con tutta evidenza, di un comportamento camorristico ed estremamente grave e di natura penale e per questo inaccettabile nei toni come nei contenuti. Esso costituisce infatti palese violazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari che disciplinano li rapporto di lavoro tra Lei e l’azienda scrivente oltre che le norme in materia di sicurezza della persona ed ogni più elementare principio di organizzazione e buon andamento dell’azienda”.

Ebbene del tutto condivisibilmente il Tribunale di Parma ha ritenuto: “l’esercizio di una facoltà legittimamente riconosciuta al lavoratore a tutela dei propri diritti (la richiesta di intervento dell’Ispettorato del Lavoro per segnalare eventuali violazioni delle norme lavoristiche da parte del datore di lavoro) viene apertamente stigmatizzata dal datore di lavoro. La particolare gravità del termine utilizzato per descrivere il comportamento del lavoratore (“camorristico”) fa trapelare una profonda insofferenza e ostilità del datore di lavoro contro le rivendicazioni avanzate dal lavoratore circa la correttezza del trattamento retributivo ricevuto e delle altre condizioni di lavoro”.

Non da ultimo, la pronuncia ha avvalorato la circostanza della mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere interrogatorio formale in merito ai fatti.

Sicché, conclude il giudicante, “nel quadro delle citate evidenze documentali dell’animosità del datore nei confronti delle richieste di chiarimento del lavoratore, può fare ritenere ammessi ai sensi dell’art. 232 c.p.c. i fatti allegati dal ricorrente e dedotti nell’interrogatorio”.

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza.

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