È genuino il reiterato tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari del Ministero della Giustizia
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3 marzo scorso, nel rigettare l’appello dei ricorrenti ex tirocinanti, ha escluso il diritto degli stessi a vedersi riconosciuto, in via principale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero e, in via subordinata, al pagamento delle differenze retributive per la figura professionale di Operatore Giudiziario (in subordine quella di Ausiliario), oltre che il risarcimento del c.d. “danno comunitario” da illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine alle dipendenze della P.A.
Dopo analisi condotta con i tradizionali indici della subordinazione, la pronuncia ha concluso per l’effettività della formazione impartita dai tutor e che i lunghi intervalli (da tre a sei mesi ed anche oltre) intercorsi tra un tirocinio e l’altro abbiano tratto fondamento da progetti di formazione predisposti ex novo o riferibili ad attività ed uffici diversi.
Invero, secondo i giudici meneghini, la finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale fuori dal mercato del lavoro per una possibile ricollocazione emerge in maniera chiara anche dalla previsione “dell’art. 21 ter co. 1 e quater e quinques del D.L. n. 83/2015, relative all’attribuzione di titoli di preferenza a coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento. Detta attribuzione ha trovato attuazione nella previsione dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai tirocinanti in questione, nel bando di assunzioni di n. 800 assistenti giudiziari pubblicato nel 2016”.
Sicché “nel caso in esame in cui i tirocinanti non offrono una prestazione lavorativa, non marginale né accessoria, in cambio di una remunerazione ma sono destinatari di una formazione professionale, attuata in forma teorica oltre che pratica, cosicché la stessa prestazione di attività dagli stessi posta in essere ha finalità formativa. Manca quindi nel caso in esame il sinallagma prestazione-retribuzione che caratterizza il lavoratore”.
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