Per provare il lavoro part-time non basta l’attestazione “per ricevuta” della denuncia di assunzione*

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Secondo la Corte d’Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 18/01/2023, l’accettazione del lavoro part-time non può essere provata dalla attestazione “per ricevuta”, a firma del lavoratore, in calce alla ricevuta della comunicazione telematica dell’avvenuta instaurazione del rapporto. Quest’ultima dichiarazione, infatti, é una mera “dichiarazione di scienza” utile solo a provare la materiale ricezione della denuncia di assunzione: “L’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale non può reputarsi provata neppure per il periodo in cui l’assunzione dell’odierna appellante è stata formalizzata. Invero, il documento che il resistente ha all’uopo prodotto non è un contratto di lavoro part – time, bensì è la comunicazione telematica di assunzione che reca in calce la firma della sola lavoratrice e solo “per ricevuta”. Non è dunque rinvenibile in essa una manifestazione di volontà negoziale della lavoratrice, perché quella sottoscrizione per ricevuta si atteggia a mera dichiarazione di scienza che conferma la ricezione della denuncia medesima, indirizzata a terzi, e non anche l’accettazione della limitazione oraria che in quella denuncia è contenuta (“tipo orario: tempo parziale orizzontale; ore settimanali medie: 18″)”.

*Le valutazioni espresse sono frutto del mero pensiero personale, scevre da qualunque forma di coinvolgimento dell’Ente di appartenenza.