L’atteggiamento del datore di lavoro nel conflitto intersindacale*
Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 2520/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, il datore di lavoro, nel caso di conflitto tra diverse sigle sindacali, è tenuto a conservare “un atteggiamento di sostanziale neutralità salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda”.
Si tratta, come facilmente intuibile, di un dovere di astensione che va ben oltre il dettato normativo di cui all’art. 17 dello Statuto dei lavoratori (“E’ fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”).
Sennonché, proseguono i Giudici di legittimità, il datore “sebbene possa anche, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, intendendosi per conflitto collettivo non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori, rispetto a quest’ultimo conflitto, il datore di lavoro che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda”.
Si ricorda, sempre in materia, che in una nota pronuncia di merito – ovvero Trib. Padova del 30 dicembre 2021 – il Giudice aveva concluso per la non antisindacalità del comportamento allorquando il datore, in un clima di forte tensione interno tra le organizzazioni sindacali chiamate alla trattativa, aveva inteso escluderne una ancorché fosse rappresentativa “non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali”.
In altri termini, dunque, l’ampiezza del perimetro delle condotte che potrebbero aprire le porte ad una tutela ex art. 28 St. lav. è tale da suggerire la prudenziale reviviscenza del tradizionale adagio “tra moglie e marito non mettere il dito”.
*Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza.