I modelli e gli indossatori sono lavoratori dello spettacolo*

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La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio scorso, segna un nuovo importante arresto circa la dibattuta qualificazione di coloro i quali sono impiegati nelle campagne pubblicitarie e nei servizi fotografici di moda.

La pronuncia fa riferimento (confermandone la decisione) ad un verbale unico di accertamento emesso dagli ispettori INPS, i quali avevano contestato il mancato assoggettamento dei corrispettivi versati a modelli e modelle alla contribuzione dovuta al Fondo P.L.S., sul presupposto dell’inquadramento di tali prestatori d’opera – pacificamente autonomi – quali lavoratori dello spettacolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

Orbene è noto che la mancanza di una disposizione generale di natura definitoria che chiarisca quali siano i “lavoratori dello spettacolo” rende il compito dell’interprete particolarmente complesso, dal momento che la tecnica scelta dal legislatore è stata quella di enumerare la casistica delle figure professionali assoggettate all’obbligo contributivo nei confronti dell’ ENPALS nella misura in cui svolgano le attività indicate nell’ambito del settore dello spettacolo, “nella consapevolezza che il concetto di spettacolo avrebbe potuto evolversi ed ampliarsi nel tempo”.

Sicché, secondo la Corte lombarda, “non può negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda ovvero la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di una idea creativa (una particolare combinazione di linee, colori, proporzioni, di immagini, di suoni conferisce il carattere di novità ad un bene) e il loro essere destinati ad un pubblico dal vivo oppure, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale ne determini l’inquadramento dell’attività nell’ambito dello spettacolo, dovendosi ritenere incluse anche quelle attività propedeutiche o preparatorie evidentemente connesse e collegate, quali ad esempio il fitting che precede la sfilata”.

A tal proposito a nulla rileva l’eventuale finalità commerciale, non essendo questa un elemento logico-giuridico ritenuto dirimente nell’escludere il carattere artistico della creazione o dell’opera; ovvero non sussistendo, in altri termini, alcuna incompatibilità tra la finalità commerciale del prodotto frutto della creatività del suo autore e la nozione di spettacolo ai fini dell’iscrizione al Fondo L.S. per coloro che vi abbiano partecipato.

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza.