È legittimo il cambio di CCNL in caso di accordo individuale tra le parti
Con sentenza n. 31148/2022, la Suprema Corte, in materia di cambio di CCNL applicato al rapporto di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui il CCNL, quale fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale di lavoro non ne diventa parte integrante ma semplicemente ne integra dall’esterno le relative condizioni.
Di conseguenza, proseguono i Giudici di legittimità, risulta ammissibile tra le parti un accordo individuale di modifica del CCNL applicato al rapporto e, dunque, della fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale, non trovando applicazione, in queste ipotesi, l’art. 2077 c.c. e, dunque, il divieto di derogatio in peius, che opera solo nel rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, né l’art. 2103 in materia di irriducibilità della retribuzione, essendo l’eventuale riduzione effetto del cambio della fonte collettiva.
Devono essere fatti salvi, secondo la Suprema Corte, i soli diritti quesiti del lavoratore e, dunque, gli emolumenti maturati per prestazioni rese antecedentemente al cambio di CCNL.
L’accordo individuale di cambio di CCNL, proseguono gli ermellini, rientra nella libera autonomia delle parti e, dunque, non necessità della sede protetta per la sua stipulazione, anche perché non prevede alcuna pattuizione abdicativa da parte del lavoratore.