Modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti e condotta antisindacale del datore di lavoro

di Myriam De Lucia

Abstract

La sentenza del Tribunale di Siena in commento affronta il tema della tutela della libertà sindacale e dei poteri del datore di lavoro nella determinazione delle modalità di esercizio dei permessi sindacali, stabilendo il principio del rispetto del canone di correttezza, buona fede e solidarietà e della necessità di contemperare gli interessi del sindacato e del datore di lavoro. Stabilisce pertanto l’obbligo del soggetto sindacale, nella determinazione delle modalità di fruizione dei permessi sindacali, di non comprimere in misura eccessiva il diritto del datore di lavoro a beneficiare della prestazione lavorativa del lavoratore accentrando tali permessi in capo ad un solo soggetto, non assicurando in tale modo il carattere sinallagmatico del rapporto di lavoro.

The ruling of the Court of Siena in question addresses the issue of the protection of trade union freedom and the powers of the employer in the determination of the procedures for the exercise of union permits, establishing the principle of respect for the canon of fairness, good faith and solidarity and the need to balance the interests of the union and the employer. It therefore establishes the obligation of the trade union, in determining the conditions of use of the union permits, not to compress to an excessive extent the right of the employer to benefit from the worker’s work by centralising such permits in the hands of a single person, thereby failing to ensure the synallagmatic character of the employment relationship.



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