Alcune criticità con riguardo alla gestione della rappresentatività sindacale nelle Pubbliche Amministrazioni
Nei mesi di agosto 2022 e settembre 2022 si è assistito, e si assisterà ancora, a un’interessante e longeva stagione di rinnovi contrattuali in alcuni dei più importanti comparti della Pubblica Amministrazione, come ad esempio il Comparto Enti Locali (la cui relativa ipotesi di rinnovo risulta essere stata siglata in data 4 agosto 2022: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2022/firmata-ipotesi-contratto-funzioni-locali) e il Comparto Scuola (per la quale trattativa è stata indetta una prosecuzione in data 7 settembre u.s.).
A questi tavoli, come previsto per legge, potranno accedere, dal lato delle pubbliche amministrazioni, l’ARAN e, dal lato dei lavoratori, soltanto “le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale” (cfr. art. 43, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), la cui verifica e certificazione è rimessa a un “comitato paritetico” istituito presso il medesimo ARAN (cfr. art. 43, commi 8 e ss., d.lgs. n. 165/2001).
Peraltro, la norma di legge nulla dice sull’arco temporale di rilevazione del dato associativo e del dato elettorale, limitandosi a sancire, rispetto al primo dato, che esso “è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato” e, rispetto al secondo dato, che esso “è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato”.
Da qui quella che potremmo definire come la “tentazione” dell’ARAN o, meglio, del Comitato Paritetico di cristallizzare entrambi i dati al momento di vigenza del contratto collettivo che deve essere rinnovato, senza considerare gli eventuali cambiamenti medio tempore occorsi.
Per vero, una simile tentazione sembrerebbe essere stata riscontrata in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) per i Dipendenti non dirigenziali della Regione Sicilia 2016/2018, nell’ambito del quale si è assistito alla esclusione delle Sigle Sindacali “Confintesa” e “Confintesa Crab Dipendenti Sicilia” dal relativo tavolo delle trattative.
In particolare, l’ARAN – e, segnatamente, l’ARAN Sicilia, deputato alla sottoscrizione – ha ritenuto che le summenzionate Sigle Sindacali non sarebbero state titolari del giusto grado di rappresentatività sulla scorta della “rappresentatività sindacale rilevata alla data del 31 dicembre 2017”;criterio, quest’ultimo, che l’ARAN Sicilia avrebbe mutuato dall’art. 104 del suddetto CCRL 2016/2018, che così recita: “l’Aran Sicilia e le organizzazioni firmatarie del presente contratto concordano, per il rinnovo del CCRL relativo al triennio giuridico 2019-2021, di utilizzare la rappresentatività sindacale da rilevarsi alla data del 31 dicembre 2017”.
Sennonché la citata norma contrattual-collettiva sconta il fatto di non tenere in alcun conto le evoluzioni della rappresentatività che potrebbero essersi verificate proprio dal 1° gennaio 2018 in poi e, più precisamente, della scelta dei lavoratori di attribuire le proprie deleghe, dal 1° gennaio 2018 in poi, ad altra Sigla Sindacale ritenuta da loro più tutelante.
Evidente, dunque, il contrasto tra una clausola che tende a imbrigliare le maglie della rappresentanza a un certo momento storico con la fluidità che, invece, caratterizza il vigente ordinamento sindacale. Sarebbe a dir poco irragionevole ritenere, al momento delle trattative volte al rinnovo del summenzionato CCRL, rappresentativo un sindacato che possedeva i giusti requisiti al 31 dicembre 2017, ma che poi ne risulta sprovvisto.
Queste conclusioni, più improntate a un concetto di “giustizia sociale” che non a puro diritto, non sono state condivise dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale ha ammesso, con apposita ordinanza (12.07.2022), le Sigle Sindacali Confintesa e Confintesa CRAB Dipendenti Sicilia al tavolo delle trattative per la stipula del CCRQ sulla costituzione delle RSU e, al contempo, ha confermato la loro esclusione dal tavolo per il rinnovo del CCRL per il triennio 2016/2018. Peraltro, v’è da dire che, nel corpo del decreto, il Giudice palermitano non ha mancato di rilevare come il comma 7 dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 fissi la scadenza della raccolta dei dati afferenti alle deleghe sindacali “al 31 marzo dell’anno successivo”: termine, questo, che può essere legittimamente riferito al 31 marzo dell’annualità antecedente al rinnovo e assunto come indice della effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali al momento del rinnovo. L’ordinanza è stata reclamata.
Quello testé esposto rappresenta, senz’altro, un provvedimento di cui occorrerà senz’altro tenere conto nell’ambito degli attuali e prossimi rinnovi contrattuali di comparto.
A cura di Marasco Law Firm