Condotta antisindacale per violazione della procedura prevista nel caso del trasferimento d’azienda. L’incompletezza dell’informativa prevista dal comma 1 dell’art. 47 L. n. 428/1990 determina anche la violazione del comma 2.
Con sentenza del 21.2.22, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di una organizzazione sindacale accertando l’antisindacalità della condotta di un’azienda, consistita nel mancato rispetto degli obblighi di informazione che non hanno permesso al sindacato di poter espletare appieno il proprio ruolo nella successiva fase dell’esame congiunto, come previsto dall’art. 47, commi 1 e 2, L. n. 428/1990.
La fattispecie riguarda il caso di una fusione per incorporazione che ha determinato, quale conseguenza, il trasferimento di tutto il personale nell’azienda incorporanda. In estrema sintesi, il punto dolens della vicenda in annotazione riguarda l’impatto di tale operazione societaria sui dipendenti che, a causa della stessa, avrebbero subito un trasferimento dalla sede di Bari a quella di Catania. La tutela richiesta dalla OO.SS, mediante il rimedio ex art. 28. S.L., è quella di ottenere l’annullamento e/o la revoca del trasferimento collettivo dei lavoratori posto in essere tramite una procedura contraria alle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, L. n. 428/1990. Il Giudice, accogliendo la tesi della OO.SS., ha ritenuto che la società abbia omesso di fornire al sindacato una trasparente ed esaustiva ricognizione delle motivazioni poste alla base della operazione societaria tale da permettere a quest’ultimo una corretta valutazione della coerenza rispetto agli obiettivi di ampliamento delle commesse e conservazione integrale dei lavoratori. L’azienda, secondo il magistrato, non ha esposto al sindacato, in maniera sufficientemente chiara, precisa e conforme a buona fede, le ragioni della fusione per incorporazione, aggirando, in tal modo, la normativa prevista per il trasferimento d’azienda, comprendente anche l’operazione di fusione in oggetto.
Conseguentemente, il giudice ha stabilito che la suddetta violazione del dovere di informazione da parte della società, contraria al comma 1 dell’art. 47 L. n. 428/1990, abbia viziato anche il successivo esame congiunto, poiché il sindacato non è stato posto nella condizione di partecipare in modo consapevole e proficuo al confronto con il datore di lavoro.
Infatti, a parere del Tribunale di Bari, l’effettività dell’esame congiunto dipende dalla completezza delle informazioni fornite alle organizzazioni sindacali. Quindi, l’assolvimento degli obblighi di cui al primo comma della norma in oggetto (doveri di informativa sindacale) costituisce il presupposto per l’adempimento di quelli di cui al secondo comma (esame congiunto). Pertanto, il Tribunale ha accertato il carattere antisindacale della condotta aziendale, dovuto al mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 47 L. n. 428/1990 e ha ordinato la revoca del trasferimento di tutti i dipendenti della società incorporanda, unico sostanziale effetto del trasferimento d’azienda.