Efficacia e finalità della contrattazione di secondo livello
Con sentenza n. 51/2022, pubblicata il 28.01.2022 il Tribunale di Genova, in persona del Dott. Marcello Basilico, ha rigettato l’opposizione proposta da una società cooperativa in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un ex lavoratore per differenze retributive ritenute dovute per lavoro straordinario, notturno e festivo retribuiti in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie CCNL cd Multiservizi).
L’opponente ha sostanzialmente sostenuto la correttezza delle somme pagate a tutti i lavoratori in quanto conformi ad un accordo di secondo livello stipulato da “una delegazione sindacale rappresentativa dei lavoratori assistita da un membro appartenente alla UIL Trasporti”.
Inoltre, secondo l’opponente, le censure del lavoratore sarebbero state da respingersi in quanto il medesimo avrebbe ricevuto un trattamento “generalmente più favorevole” posto che l’accordo prevedeva sì il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario come lavoro ordinario ma con incidenza piena su tutti gli istituti contrattuali comprese le mensilità accessorie e il TFR, derogando quindi in melius in parte qua alle disposizioni collettive e legislative.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto nullo l’asserito accordo di secondo livello fatto valere dall’opponente anche a fondamento della domanda riconvenzionale svolta per differenze retributive pagate in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, domanda che anche per questo motivo è stata respinta.
La nullità dell’accordo di secondo livello è dipesa da una duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, secondo quanto previsto dal CCNL in esame, la contrattazione aziendale di secondo livello può essere esercitata unicamente dalle strutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL e può avere ad oggetto o la retribuzione incentivante o di risultato oppure le sole materie delegate dalla contrattazione di primo livello.
In relazione a quanto sopra la pronuncia di nullità non può che essere condivisibile sia perché la delegazione stipulante nulla aveva a che vedere con quanto previsto dal CCNL sia perché l’oggetto dell’accordo esulava sia dalla retribuzione di risultato e non era previsto tra le materie delegate.
In ordine al primo profilo di nullità si ricorda anche che secondo quanto previsto dall’art 51 D.Lgs. n. 81/2015 per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
In ordine al secondo profilo di nullità, il Giudicante evidenzia poi che l’accordo esulava anche dai requisiti soggettivi e dalla sfera applicativa della c.d. contrattazione di prossimità così come delineati dall’art 8 D.L. n. 138/2011.
Con la stipulazione di un contratto di prossimità è consentito derogare non solo al CCNL ma anche alla legge, a condizione che siano stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda e unicamente per specifiche finalità e materie individuate dalla legge.
L’art 8 individua le seguenti finalità (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione della crisi aziendali e occupazionale, investimenti e avvio di nuove attività) e materie (impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine, a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell’orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Nel caso in esame, invece, le parti avevano concordato di retribuire come lavoro ordinario il lavoro straordinario, tema del tutto estraneo ai pur ampi margini previsti dall’art 8.
La decisione genovese conferma l’orientamento maggioritario di merito secondo cui “L’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv., con modificazioni, in l. n. 148/2011, non esclude la possibilità che l’accordo di prossimità intervenga anche sul livello di inquadramento da attribuire al lavoratore, essendo comunque rimessa alla contrattazione l’individuazione del livello retributivo minimo costituzionalmente garantito. L’art. 8 introduce una disciplina eccezionale, non applicabile fuori delle ipotesi di stretta interpretazione ivi previste. Ne consegue che nell’accordo di prossimità ex art. 8 le parti debbano indicare specificatamente le ragioni di fatto che correlano la disciplina derogatoria alle singole finalità previste dalla norma” (Trib Firenze n. 528 del 04.06.2019).
Il Tribunale ha infine rilevato che il ricorrente non era neppure tra i sottoscrittori dell’accordo e che non era iscritto all’unica associazione sindacale rappresentata nello stesso e che quindi non era in alcun modo possibile applicarglielo in forza degli ordinari principi civilistici.