La normativa regionale, ancorché di una regione autonoma, non può derogare a quella nazionale ed eurounitaria in tema di contratti a termine

La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, aveva rigettato il ricorso di una lavoratrice che si doleva della reiterazione per più anni di contratti a termine dei quali deduceva l’illegittimità in carenza delle condizioni di eccezionalità e temporaneità stabiliti dall’art. 36 del D.lgs. 165/2001.

Il giudice di merito rilevava che la Regione Sardegna, ai fini di favorire l’occupazione, con la legge regionale n. 11 del 1988, ai sensi del quale erano stati stipulati i contratti, all’art. 9 aveva disposto la loro sottrazione all’applicazione del D.lgs. 368/2001 e del D.lgs. 165/2001.

Ne derivava, da un lato, che la normativa speciale della Sardegna, in forza dell’autonomia costituzionalmente riconosciutale, consentiva la deroga alla normativa nazionale e, dall’altro, non trova applicazione la Direttiva 1999/70 sul divieto di abuso dei contratti a termine, attesa la natura sociale dei “progetti di formazione, inserimento e riqualificazione pubblica o che usufruisca di contributi pubblici” nei quali erano inseriti i contratti esaminati in causa, che erano esclusi dal campo di applicazione della Direttiva ai sensi dell’art. 2 della Direttiva stessa.

La lavoratrice ha impugnato la sentenza in Cassazione rilevando come l’autonomia della Regione non le consentiva la deroga alle norme primarie in tema di garanzie del lavoratore e, men che meno, delle norme europee, posto che nella specie era pacifico che le prestazioni svolte erano prive di qualsivoglia intento formativo o riqualificatorio (incompatibile del resto con la durata pluriennale dei contratti), risultando la lavoratrice essere stata adibita ad ordinarie mansioni in luogo di personale mancante in organico.

La Cassazione, con ordinanza n. 10458/2022, accoglie il ricorso, osservando come la legge regionale in questione prevede sì la possibilità di stipula di contratti aventi come scopo la formazione o la riqualificazione dei lavoratori ma non consente la reiterazione infinita dei contratti, del resto già scrutinata, con riferimento ad altra normativa della Regione Sardegna che consentiva l’assunzione a tempo determinato senza termine, dalla Corte costituzionale che, con sentenza 43/2020, ne aveva dichiarato la incostituzionalità.

I progetti finalizzati all’occupazione, del resto, sono per loro natura limitati nel tempo e non possono sfociare nell’utilizzo di mansioni ordinarie dell’ente utilizzatore senza limiti di tempo (la Corte richiama le sentenze della Corte di giustizia Città di Viviers 11.12.19, in causa C-483/19 e Sibilio 15.03.12, in causa C- 157/11). Gli stessi principi, del resto erano stati stabiliti con riferimento ad analoga normativa siciliana con la sentenza 25672/2017 della stessa cassazione.

La Corte precisa, infine, che le finalità politico sociali non possono essere perseguite con il distorto utilizzo dei contratti a termine, poiché «quel fine potrebbe essere assicurato, anche in modo più incisivo, mediante l’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, ove il contratto sia diretto a soddisfare esigenze dell’amministrazione prive del necessario carattere della temporaneità».