Cambio appalto, licenziamento collettivo in ambito Jobs Act e applicazione della reintegra. La omessa informazione e consultazione con le parti sociali determina la nullità del recesso

di Michelangelo Salvagni

Abstract

La sentenza in annotazione è di particolare interesse poiché è il primo provvedimento che, in un caso di licenziamento collettivo, reintegra dei lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti. La sentenza, mediante una puntuale ricostruzione della ratio dei licenziamenti collettivi, come rinvenibile nel diritto eurounitario, affronta molteplici questioni del diritto del lavoro, in modo chiaro e approfondito, affermando che l’omesso espletamento della procedura ex art. 24 L. n. 223/91 e delle informazioni e consultazioni con le parti sociali determina la nullità del recesso, trattandosi appunto di norma imperativa di origine eurounitaria. A parere del Tribunale di Roma, la violazione di tali disposizioni si traduce in un esercizio abusivo del potere di licenziamento collettivo, configurandosi così un negozio nullo poiché in frode alla legge ex art. 1344 c.c., con conseguente applicazione della reintegra del lavoratore ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 e non della sola tutela indennitaria per vizi formali della procedura. Il giudice capitolino afferma infine che alla luce dei più recenti arresti della Corte Costituzionale e del Comitato Europeo dei Diritti Sociali tale soluzione interpretativa appare il rimedio più efficace, in funzione dissuasiva, per allontanare il datore dall’intento di licenziare il dipendente senza una valida giustificazione.

The particular interest of this pronunciation deals with a collective dismissal case, reintegrates workers hired with increasing protection contracts. With a detailed reconstruction of the rationale for collective redundancies, as found in Euro-unit law, addresses multiple issues of labor law, in a clear and in-depth manner, stating that the failure to complete the procedure pursuant to art. 24 L. n. 223/91 and of information and consultations with the social partners determines the nullity of the withdrawal, because of it is in fraud of the law pursuant to art. 1344 of the Civil Code, with consequent application of the worker reinstatement and not only the indemnity protection for formal defects of the procedure. This interpretative solution appears to be the most effective remedy to remove the employer from the intent to dismiss the employee without valid justification.



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