Gli ex co.co.co. nella scuola sono subordinati: il tribunale di Rieti condanna il ministero dell’istruzione

Il Tribunale di Rieti, con sentenza del 7.4.2022, ha condannato il Ministero dell’Istruzione per aver “utilizzato” cinque collaboratori scolastici con contratti “precari” di collaborazione coordinata e continuativa dal 2001 al 2018 ma che avevano svolto, in realtà, una prestazione lavorativa in tutto e per tutto subordinata, con qualifica di “Assistente amministrativo del personale ATA”.

Ai ricorrenti è stato riconosciuto il diritto alle differenze stipendiali per il periodo di precariato, il diritto al risarcimento del cosiddetto “danno comunitario” e al computo integrale dell’anzianità pregressa (compreso, quindi, il periodo di precariato stesso).

Venendo alla descrizione dei fatti di causa, gli insegnanti lamentavano un rapporto di lavoro di natura subordinata, decorrente dall’1.9.2018, con il conseguente diritto degli stessi al riconoscimento delle differenze retributive medio tempore maturate, all’integrale ricostruzione della carriera a seguito dell’avvenuta immissione in ruolo, nonché del risarcimento del danno cd. “comunitario”.

Infatti, una volta accertata la subordinazione di fatto del rapporto, ove ad esso sia stato previsto (come nel caso di specie) un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (nullo, se stipulato in violazione di Legge), con attribuzione degli incrementi retributivi, correlati alla progressione stipendiale cui i lavoratori avrebbero avuto diritto ove inquadrati stabilmente come personale ATA e prevista dai CCNL di Comparto tempo per tempo vigenti.

Tuttavia, la vera novità nella sentenza consiste nella conformazione del diritto interno a quello comunitario.

Sul punto, il Tribunale di Rieti in commento ha affermato che: “i contratti sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi, il che è sufficiente per ritenere integrata la fattispecie di ‘abuso’ inteso quale fonte di danno presunto risarcibile. Ne consegue, pertanto, che, una volta accertato il carattere subordinato del rapporto di lavoro, nonché l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per la reiterazione, la parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione europea”.

Ne sono derivati l’accoglimento della domanda relativa all’attribuzione integrale degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, di cui i ricorrenti avrebbero beneficiato se inquadrati ab origine stabilmente nel personale ATA e della domanda risarcitoria relativa all’abusiva reiterazione dei contratti a termine (c.d. danno comunitario) dato che è intercorso un unico, formale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con un abuso dell’autonomia negoziale da parte del datore di lavoro pubblico, che ha imposto plurime, illegittime, identiche e reiterate co.co.co. ai ricorrenti.

Per tali motivazioni, come anticipato all’inizio, il Ministero è stato condannato al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire in base al C.C.N.L. comparto scuola applicabile da utilizzare quale parametro della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., con riferimento al profilo di assistente amministrativo (profilo B/1) per tutto il periodo del rapporto (dall’1.7.2001 fino al 31.08.2018), con l’attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale di cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto ove inquadrata stabilmente come personale ATA; al risarcimento del danno commisurato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; e, infine, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al computo per intero del servizio effettivamente prestato in posizione di preruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, con conseguente inquadramento a decorrere dall’1.9.2018 nella fascia stipendiale 15/20, corrispondente alla effettiva anzianità di servizio maturata.