Riconosciuto il doppio congedo biennale per assistenza ai genitori anziani disabili e sì al trasferimento anche in pendenza di vincolo quinquennale
Il Tribunale di Patti (ME), in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Fabio Licata, con la sentenza n. 378 del 14.03.2022, ha fornito una innovativa interpretazione delle norme in materia di congedo straordinario biennale per assistenza ai disabili, determinando una svolta in ordine all’applicazione del suddetto istituto nel settore del lavoro dipendente sia pubblico che privato.
La causa è stata intentata nell’interesse di un’ infermiera dipendente dell’ASP Messina, nubile e unica figlia convivente con i genitori anziani disabili, che dovendo assistere in via esclusiva, durante il periodo delle cure, la madre gravemente ammalata, aveva esaurito il congedo biennale all’uopo riconosciutole ai sensi dell’art . 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
La stessa, però, si è trovata totalmente spiazzata di fronte alla malattia del padre, al quale non poteva assicurare e garantire le stesse cure e la stessa assistenza prestate alla madre a causa del rigetto, da parte del datore di lavoro, della possibilità di usufruire, per la seconda volta, del suddetto congedo straordinario biennale.
La situazione della lavoratrice, inoltre, è risultata ulteriormente aggravata dal mancato riconoscimento del diritto al trasferimento presso una sede più vicina alla residenza dei genitori anziani, in virtù del vincolo quinquennale nella sede di assunzione, per la stessa non ancora scaduto.
La questione è stata demandata al Tribunale di Patti che, accogliendo pienamente le argomentazioni difensive, non solo ha riconosciuto il diritto al trasferimento con precedenza e superamento del vincolo quinquennale, ma ha addirittura rimesso in discussione la regola generale indicata dall’INPS nella circolare del 28.02.2012, secondo la quale il lavoratore dipendente può fruire del congedo straordinario biennale per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, in un’unica soluzione ovvero in modo frazionato.
Sul punto, la sentenza in questione, esaminando la natura e la portata applicativa del diritto al congedo biennale per l’assistenza ai conviventi disabili, ha affermato che la legge non intende riferirsi alla durata complessiva dei due anni fruibili dall’avente diritto anche nell’ipotesi di più familiari da assistere cosicché, esaurito il periodo dei due anni di congedo straordinario per l’assistenza di un familiare, il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo periodo di congedo, ove vi sia la necessità di assistere un altro familiare convivente disabile.
Tale decisione, che si fonda sostanzialmente sull’assunto che il beneficio deve intendersi riferito alla persona disabile, prende spunto da un principio espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26605/2020) in tema di assistenza prestata dal genitore che abbia più di un figlio disabile, che è stato ritenuto di portata generale dal giudice del lavoro investito della questione che ci occupa, e quindi applicabile anche alla fattispecie contraria in cui, cioè, siano i figli lavoratori a dovere assistere i genitori disabili.
In conclusione, questa sentenza, ponendo al centro della decisione i bisogni delle persone disabili, offre ai familiari che le assistono, siano essi lavoratori del settore pubblico o privato, l’opportunità di potere assentarsi dal servizio per necessità collegate strettamente all’assistenza del familiare disabile, senza dovere necessariamente spendere le proprie ferie come, purtroppo, spesso accade quando si ha la necessità di accudire entrambi i genitori nel difficile periodo della malattia e si è esaurito il periodo di congedo biennale.