La riconducibilità del divieto di storno di clientela al patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
di Riccardo Maraga
Abstract
L’elaborato analizza il contenuto di una recente decisione con cui la Corte di Cassazione – respingendo il ricorso proposto da un lavoratore – ha affermato che il patto con cui il lavoratore subordinato si obbliga a non effettuare attività di storno di clientela del datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro non è soggetto al regime normativo di previsto per il patto di non concorrenza dall’art. 2125 c.c.
La nota analizza le problematiche interpretative connesse all’individuazione dell’oggetto del patto di non concorrenza mettendo in luce, in particolare, il rapporto tra l’art. 2125 c.c. e le norme costituzionali che tutelano il diritto al lavoro e il principio di libertà dell’iniziativa economica (artt. 1, 4, 35, 41). La nota esprime, quindi, alla luce dei diritti soggettivi di rango costituzionale in gioco, una valutazione critica della decisione della Cassazione posto che il tenore letterale dell’art. 2125 c.c. e l’esigenza di tutelare la capacità di reimpiego del lavoratore non consentirebbero di escludere in maniera tranchant la possibilità di ricondurre il divieto di storno di clientela dall’oggetto del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
The paper analyzes the content of a recent decision by which the Court of Cassation – rejecting the lawsuit brought by an employee – stated that the pact by which the employee undertakes not to carry out customer transfer activities of the employer after the termination of the employment relationship is not subject to the discipline of the non-competition agreement provided for by art. 2125 of the Italian Civil Code.
The note analyzes the interpretative problems related to the identification of the object of the non-competition agreement, highlighting, in particular, the relationship between art. 2125 of the Italian Civil Code and the constitutional provisions protecting the right to work and the principle of freedom of economic initiative (articles 1, 4, 35, 41). The note therefore expresses, in the light of the subjective rights of constitutional rank at stake, a critical evaluation of the decision of the Supreme Court given that the wording of art. 2125 of the Italian Civil Code and the need to protect the employee’s ability to re-employ does not allow for the categorical exclusion that the ban on customer transfer falls within the scope of the non-competition agreement pursuant to art. 2125 of the Italian Civil Code.