La notifica della sentenza al funzionario pubblico vale ai fini della decorrenza del termine “breve” per impugnare
Con una recente sentenza, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Ministero dell’Istruzione perché oltre il termine breve di trenta giorni previsto per le impugnazioni civili a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento conclusivo del primo grado dall’art. 325 c.p.c. e dall’art. 434, c. 2, c.p.c..
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale era stata pubblicata in data 11.7.2019 e, poi, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza del difensore dell’allora ricorrente in data 1.8.2019, presso l’Amministrazione convenuta, in persona del Funzionario che l’ha difesa in primo grado ai sensi dell’art. 417bis, c. 1, c.p.c., nel domicilio dalla stessa indicato nell’atto difensivo.
A fronte della notificazione della sentenza conclusiva del primo grado, l’Amministrazione ha depositato atto di appello solo in data 13 gennaio 2020, ovvero al limite del termine di sei mesi diversamente previsto dall’art. 327 c.p.c. per le impugnazioni di provvedimenti che non siano stati preventivamente notificati.
Ma, questo, stante la precedente notifica – validamente eseguita – non ha potuto impedire la decadenza dall’impugnazione.
Si precisa che la notifica non è avvenuta presso l’Avvocatura Generale dello Stato e nemmeno presso l’Amministrazione centrale, dato che la stessa era patrocinata mediante un proprio funzionario ai sensi dell’art. 417bis, c. 1, c.p.c..
In tema, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “tale previsione processuale contempla un’ipotesi di difesa diretta … Pertanto, la notifica della sentenza deve essere indirizzata ex art. 170 c.p.c. al difensore costituito nel domicilio eletto e dunque al funzionario che ha rappresentato e difeso la P.A. nell’ambito del relativo giudizio di primo grado. Ne discende che la notifica della sentenza eseguita genericamente alla P.A. senza l’indicazione del nominativo del funzionario che l’ha rappresentata nel giudizio di primo grado non sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, posto che la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre impugnazione” (Cass. n. 17532/2016).
Quindi, tutte le volte in cui, come per l’appellata, la notificazione è rivolta in modo univoco al fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario perché eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore nel domicilio eletto con espressa menzione – nella relata – del procuratore stesso al quale è rivolta, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Nemmeno può valere, in ipotesi, nel caso di specie, l’argomento contrario secondo cui le notifiche al funzionario costituitosi per l’Amministrazione andrebbero eseguite esclusivamente per via telematica e ciò in quanto tale assunto (pure affrontato dalla Giurisprudenza, anche di recente) si fonderebbe interamente sull’art. 16, c. 7, del D.L. n. 179/2012 il quale, però – come noto – si riferisce alle comunicazioni eseguite ad opera della cancelleria oppure dalle parti processuali in caso di elezione di domicilio della controparte presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 82 R.D. 22/01/1934, n. 37.
Peraltro, anche in tale ipotesi, la S.C. ha ritenuto che “… devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l’obbligo di tale indicazione per i difensori” (Cass. n. 12345/2021).
Diversamente, ove la parte processuale abbia eletto validamente (come nel caso in esame) domicilio nell’ambito della circoscrizione in cui ha sede il Tribunale competente, trovano applicazione le regole ordinarie di elezione del domicilio.
Deve pertanto affermarsi che “la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione [oppure di quello di trenta giorni per il ricorso in appello, ndr] previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass. 2974/20020, Cass. 11216/2008)” (Cass. n. 3557/2021). Per quanto detto, l’Amministrazione appellante è stata dichiarata decaduta dal potere di impugnare la sentenza perché tardivamente appellata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame.