Se vi è radicale difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese in sede testimoniale, sotto giuramento, dinanzi al giudice, il quadro probatorio sui fatti rilevanti ai fini del decidere deve ritenersi del tutto incerto, con applicazione del criterio residuale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

È quanto statuito, con una innovativa sentenza, dal Tribunale di Foggia, nella persona della dott.ssa Aquilina Picciocchi, pubblicata in data 1 febbraio 2022, relativamente ad una controversia avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’insussistenza della pretesa avanzata dall’Inps di differenze contributive derivanti da ore di lavoro supplementare e straordinario accertate in un verbale ispettivo.

Il Tribunale di Foggia ha concluso per l’accoglimento del ricorso statuendo il condivisibile principio secondo il quale, se vi è radicale difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese in sede di prova testimoniale, sotto giuramento, dinnanzi al Giudice, il quadro probatorio sui fatti rilevanti ai fini del decidere deve ritenersi del tutto incerto, con applicazione del criterio residuale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

In applicazione di tale criterio, essendo l’Inps onerato, quale attore in senso sostanziale, anche nel giudizio di accertamento negativo, di dimostrare gli elementi di fatto posti a fondamento della propria pretesa contributiva, il Giudice ha accolto la domanda ritenendo che la suddetta prova non fosse stata fornita a fronte delle univoche dichiarazioni rilasciate dai dipendenti nel corso della prova per testi.

La sentenza in commento ha il pregio di aver, in maniera chiara ed esaustiva, affrontato e superato il conflitto ancora in essere in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità su quali siano le dichiarazioni maggiormente attendibili (se quelle fornite agli ispettori o quelle rese sotto giuramento dinnanzi al Giudice) attraverso una valutazione decisamente rispettosa delle regole processuali, secondo cui in caso di dichiarazioni discordanti, il quadro probatorio deve ritenersi incerto e, dunque, la soluzione della controversia deve essere rinvenuta nella regola processuale dell’onere della prova, in questo caso ricadente sull’Inps.