Risarcimento del danno per abuso di contratti a termine nel pubblico impiego e stabilizzazione: presupposti e conseguenze

di Claudia Grassi

Abstract

La Corte di Cassazione ritorna sui presupposti necessari nell’ambito del pubblico impiego privatizzato affinché l’immissione in ruolo del dipendente per effetto di una procedura di stabilizzazione possa essere considerata satisfattiva del danno sofferto ex art. 36 D.lgs n. 165/2001, a causa dell’abusiva reiterazione di contratti a termine, delineando i presupposti in presenza dei quali il lavoratore già impiegato a tempo determinato sana l’illecito. La stabilizzazione, in particolare, assume valenza liberatoria dell’ente utilizzatore, con conseguente venir meno dell’obbligo di risarcimento da parte dello stesso, nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. È esclusa nelle ipotesi in cui la stabilizzazione sia operata da altro ente o attraverso una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.

 

The Court of Cassation returns to the necessary conditions in the context of privatized public employment so that the employment of the employee as a result of a stabilization procedure can be considered satisfactory for the damage pursuant to art. 36 Legislative Decree n. 165/2001, due to the abusive repetition of fixed-term contracts, outlining the conditions in the presence of which the worker already employed on a fixed-term basis corrects the offense. The stabilization, in particular, assumes the liberating value of the user entity, resulting in the loss of the obligation to pay compensation, only in the case of close correlation between the abuse committed and the stabilization obtained by the employee. It is excluded in cases where the stabilization is carried out by another entity or through an insolvency procedure, even if entirely reserved for employees already hired on term.




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