Azienda libera di condurre trattative sindacali anche con l’esclusione di alcune sigle
Con sentenza del 30 dicembre 2021, n. 1621 (APRI), il Tribunale di Padova ha riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di condurre trattative sindacali separate con le rappresentanze dei lavoratori, potendo altresì decidere di escludere talune organizzazioni sindacali. Nel caso di specie la condotta del datore di lavoro non ha, quindi, acquisito valenza antisindacale.
La vicenda specifica trae origine dall’avvio delle trattative per il rinnovo di un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto il premio di risultato, siglato da una sola organizzazione sindacale (FIM CISL). Da tale fase prodromica al rinnovo, un’altra sigla sindacale non firmataria (FIOM CGIL), non firmataria del precedente accordo, è stata esclusa dalle trattative.
Alla base di detta esclusione, vi era l’impossibilità di condurre una trattativa unitaria tra le due menzionate rappresentanze sindacali. In particolare, la FIM CISL si rifiutava di negoziare con la FIOM CGIL. Dal canto suo, il datore di lavoro, poste le dimensioni della realtà aziendale, non riteneva utile condurre una trattativa su due tavoli separati.
Il Tribunale di Padova ha escluso che la condotta aziendale potesse essere ricondotta all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, non potendo il datore di lavoro entrare nei rapporti intersindacali che, nel caso di specie, vedevano il rifiuto della FIM CISL a trattare congiuntamente con la FIOM CGIL. Da ultimo, posta la natura costitutiva della pronuncia ex articolo 28 Stat. Lav, con l’intervento del rinnovo del contratto aziendale risulterebbe mancare l’interesse stesso dell’organizzazione sindacale ricorrente, che rappresenta il requisito legittimante l’azione stessa.
Le motivazioni sottese alla pronuncia del Tribunale di Padova in sintesi sono:
- “legittimamente il datore di lavoro ha accettato di negoziare con il solo sindacato firmatario anche in sede di rinnovo, arrivando in tal modo a garantire, con la stipula del verbale di accordo aziendale del 19.7.21 (cfr. doc. 10 convenuta), di beneficiare dell’incremento retributivo”.
- “Non esiste, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo generale a trattare: il datore di lavoro può legittimamente scegliere con chi trattare, potendo in tal modo anche eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati; parimenti non esiste un obbligo a trattative separate”.
- L’4 della sezione III del CCNL di settore (contrattazione aziendale), richiamato dalla parte ricorrente prevede “(…) le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale (…) dovranno essere sottoscritte dalla rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti”.
Dalla pronuncia in commento si ricava come non si possa delineare un nesso sinallagmatico tra l’articolo 28 Stat. Lav. e l’obbligo generale a trattare a carico dell’azienda con una sigla sindacale, ma occorra invece operare una valutazione caso per caso.