Patto di prova: l’insufficiente specificità del rinvio per relationem al CCNL Gomma-Plastica

Secondo la Corte di cassazione, sentenza n. 1099 del 14 gennaio 2022 (APRI), la specificazione delle mansioni di adibizione al fine del patto di prova nel contratto individuale ben può essere eseguita “per relationem” alla declaratoria del CCNL di riferimento.

Tuttavia, qualora la declaratoria delle mansioni interna al CCNL sia generica, allora la clausola del contratto individuale è – in concreto – insufficiente a conferire specificità al contenuto dei compiti sui quali deve espletarsi la prova.

Ragion per cui se la categoria di un determinato livello accorpa una pluralità di profili lavorativi tra loro eterogenei, è necessaria l’indicazione del singolo profilo (mentre, viceversa, risulta generico il rimando alla sola categoria contrattuale) (Cfr. Cass. 9597/2017; 11582/2014).

Non sussiste, pertanto, alcun automatismo tra il richiamo alla scala classificatoria di cui al CCNL di riferimento e la valutazione di specificità della clausola di prova

Nel contratto collettivo Gomma-Plastica, in particolare, la declaratoria oggetto di rimando prevede, fra i compiti di possibile adibizione, accanto a quelli di pulizia, lavori “ad essi analoghi”, espressione che si ritiene abbia ampliato in maniera indefinita l’ambito delle mansioni in concreto riconducibili al livello considerato.

Come noto, infatti, ab origine le parti devono avere ben chiara cognizione delle mansioni sulle quali deve svolgersi la prova, poiché la causa del patto di prova è da individuarsi nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro: in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto accertando il primo le capacità del lavoratore, mentre quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cfr. Cass. 22/06/2012, n. 10440; Cass. 29/07/2005, n. 15960).

In conclusione, l’ennesima sentenza di legittimità sulla specificità del patto di prova nel contratto individuale suggerisce una certa cautela nella scrittura di una simile clausola, anche e soprattutto alla luce dell’odierna tendenza delle relazioni industriali nella stesura dei nuovi sistemi di classificazione del personale.

Ed infatti, in conseguenza della modifica avutasi con il Jobs Act relativa all’art. 2103 c.c. e con il venir meno del criterio “dell’equivalenza”, con cui l’area di esigibilità delle mansioni contrattuali si estende meccanicamente a tutte quelle rientranti nel medesimo livello di inquadramento contrattuale (e categoria legale), ha, nei fatti, comportato un’accentuazione della genericità della scala classificatoria con inevitabili riflessi negativi sul rimando “per relationem” del patto di prova apposto.