Ai fini dell’anzianità di servizio del personale docente rilevano tutti i periodi di pre ruolo, anche se svolti presso scuole comunali
Il Tribunale di Rieti, Sezione lavoro, con la sentenza del 16.12.2021 (APRI) ha posto due principi di particolare rilievo per il diritto scolastico: 1) ai fini dell’anzianità riconosciuta mediante ricostruzione di carriera al docente immesso in ruolo dal Ministero dell’Istruzione deve essere computato anche il periodo svolto alle dipendenze di una Scuola materna comunale; 2) agli stessi fini, deve essere riconosciuto anche il periodo svolto alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione con contratti a tempo determinato, a condizione che i servizi resi fossero di durata annuale (in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione consolidata sul punto e previa disapplicazione dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 per contrasto con la Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE).
Nel dettaglio, un’insegnante aveva prestato servizio, dal 1986 al 1998, presso una Scuola Materna comunale.
Benché la ricorrente avesse chiesto il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio, del periodo di lavoro presso detto Istituto, il Ministero dell’Istruzione non vi aveva provveduto.
Successivamente, la ricorrente, oggi docente di scuola dell’infanzia, è stata assunta alle dipendenze del MIUR dapprima con contratti a tempo determinato e, poi, a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2006, quale vincitrice di concorso.
In seguito al passaggio di ruolo l’insegnante chiedeva al Dirigente scolastico l’emissione del decreto di ricostruzione della carriera, per il riconoscimento dei complessivi 21 anni di insegnamento preruolo (compresi quelli svolti presso la scuola materna comunale).
Tuttavia, il Ministero negava il riconoscimento del periodo di lavoro presso la Scuola comunale e ricostruiva così la carriera della ricorrente per quanto riguarda il solo servizio preruolo svolto nelle scuole statali: i primi quattro anni per intero e i restanti quattro per 2/3 ai fini giuridici e nella misura di 1/3 ai soli fini economici, per un totale riconosciuto di 6 anni e 8 mesi (ai fini giuridici ed economici) e 1 anno e 4 mesi (ai fini economici).
Relativamente al primo periodo, però, la decisione del Ministero si poneva in contrasto con l’art. 485, commi 1 e 3, i quali ricomprendono nell’anzianità del docente – nei limiti giuridici dei 2/3 per tutti gli anni successivi al quarto – anche i “servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
Ma alla docente spettava anche il riconoscimento integrale del periodo lavorato con contratti a termine alle dirette dipendenze del Ministero.
Infatti, sebbene l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 preveda che il servizio prestato presso le scuole statali è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, la clausola 4 dell’accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha fissato i seguenti principi di diritto: a) l’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato; b) il Giudice del merito, per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell’anzianità di servizio, la norma di diritto interno che prevede l’abbattimento dell’anzianità riconoscibile dopo l’immissione in ruolo va disapplicata, come avvenuto nel caso di specie.