Impugnazione del licenziamento intimato dall’impresa cedente ed effetti estensivi della sentenza di annullamento nei confronti della cessionaria

di Donato De Rosa

Abstract

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di intimazione del licenziamento del lavoratore, anteriormente al trasferimento dell’azienda, la posizione del datore di lavoro cedente l’azienda è scindibile rispetto a quella del cessionario, tant’è che, in sede di opposizione giudiziale, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario.

L’eventuale sentenza di annullamento del recesso è produttiva di effetti anche nei confronti dell’impresa cessionaria, comportando il trasferimento del rapporto di lavoro controverso in capo a questa.

Il lavoratore deve opporre, anche in via stragiudiziale, il licenziamento nei confronti dell’impresa cedente, per non incorrere nella decadenza di cui all’art. 6, Legge n. 604 del 1966.

 

According to the Supreme Court, in the hypothesis of dismissal worker notice, before the transfer of the company, the position of the undertaking employer transfer is severable from that of the transferee, so much so that, in the opposition judicial, there is no hypothesis of necessary joinder.
Any judgment of withdrawal cancellation is also productive of effects towards the transferee company, resulting in the transfer of the disputed employment relationship to the latter.


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