Progressioni orizzontali per i dipendenti pubblici e limitazioni soggettive legittime
Il Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza del 20 ottobre 2021 (APRI) ha dichiarato legittima la condotta di un Comune che ha stabilito una differenziazione tra i dipendenti collocati in categoria D ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.
Nello specifico, l’Ente locale, aveva indetto una procedura selettiva per l’attribuzione della progressione economica orizzontale per l’anno 2019, operando una scissione tra i dipendenti di categoria D titolari di posizioni organizzative ed i dipendenti ugualmente inquadrati ma privi di siffatta titolarità.
Così facendo, secondo i lavoratori ricorrenti, il Comune sarebbe incorso nella violazione di svariate disposizioni normative, di legge e contrattuali.
Il Giudice del Lavoro non ha accolto le doglianze dei lavoratori sulla base delle seguenti considerazioni:
- L’art. 40, comma 3.bis, d.lgs. n. 165/2001 autorizza la contrattazione collettiva decentrata (integrative) ad intervenire nella materia delle progressioni economiche orizzontali;
- Il CCNL funzioni locali 2016-2018 (vigente) stabilisce che l’attribuzione delle progressioni economiche avvenga «in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto (…) anche dell’esperienza maturata»;
- Il CCDI dell’Amministrazione convenuta si muove in perfetta corrispondenza a quanto previsto dal contratto nazionale, stabilendo che la progressione economica venga attribuita sulla base delle risultanze del sistema di valutazione;
- Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune datore di lavoro prevede, ai fini valutativi, una differenziazione sistemica tra i dipendenti titolari di posizione organizzativa e quelli non titolari.
Il Tribunale di Viterbo ha, pertanto, ritenuto che la differenziazione nel sistema di valutazione della performance tra titolari di posizione organizzativa e non titolari ben potesse ripercuotersi anche nella procedura selettiva per l’assegnazione delle progressioni economiche, giacché «se le progressioni economiche (…) devono essere attribuite sulla base della valutazione della performance individuale, nell’ipotesi in cui il sistema di valutazione della performance sia differenziato per dipendenti con posizione organizzativa rispetto agli altri, risulta del tutto coerente (…) la scelta del Comune di distinguere tra i dipendenti della categoria D con posizione organizzativa ed il personale privo di questa attribuzione».
La questione, tuttavia, ha conosciuto esiti difformi da quello fatto proprio dal Tribunale di Viterbo.
Deve segnalarsi, tra le più recenti, una sentenza del Tribunale di Catania, la nr. 3773 del 22 settembre 2015 che, proprio in un caso in tutto e per tutto analogo ha accolto le domande dei dipendenti di un Ente Locale.
Il Giudice Etneo, in quel caso, ha stabilito che la scelta di differenziare i lavoratori sulla base della titolarità o meno di posizioni organizzative non ha «alcuna giustificazione, giacché il conferimento di posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamente di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico. L’istituto appartiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell’inquadramento».
Appare, così, evidente la totale difformità di orientamento tra i diversi giudici di merito che, allo stato ed in attesa (forse) di un pronunciamento autorevole della Suprema Corte di Cassazione, apre allo scenario di un trattamento difforme per situazioni identiche tra le varie, numerose, pubbliche amministrazioni.