L’applicabilità del divieto di licenziamento al tempo del Covid ai dirigenti
di Sergio Galleano
Abstract
Si esaminano due provvedimenti del Tribunale di Roma, relativi recessi per giustificato motivo oggettivo di due dirigenti, operanti nel periodo nel quale era in vigore il blocco dei licenziamenti nel periodo dell’emergenza da Covid19. Un primo provvedimento ritiene applicabile anche a questa categoria il blocco in ragione della natura di ordine pubblico e delle finalità del provvedimento, finalizzato alla conservazione dei posti di lavoro. Un secondo ritiene invece di escludere da tale categoria i dirigenti in ragione della diversa disciplina legislativa delle due categorie e del collegamento del divieto alla possibilità di fruire dei provvedimenti di cassa integrazione. Si esaminano le due decisioni, tenendo anche conto della disciplina europea che pone dubbi sulla differenza di trattamento normativa nazionale tra dirigenti e lavoratori delle altre categorie, ribadite con varie pronunce della Corte di giustizia.
Abstract
Two measures of the Court of Rome are examined, relative withdrawals for justified objective reasons of two executives, operating in the period in which the blocking of layoffs was in force during the period of the emergency from Covid19.
A first provision considered applicable also to this category is the blocking due to the nature of public order and the purposes of the provision, aimed at preserving jobs. A second believes instead to exclude from this category the managers in law of the legislative discipline of the two categories and the connection of the prohibition to the possibility of benefiting from the redundancy fund provisions. The two decisions are examined, also taking into account the European legislation which casts doubts on the difference in national legislation between managers and workers of other categories, reaffirmed with various rulings of the Court of Justice.