Contratto a tempo determinato: rinnovi e proroghe con causali del CCNL, anche dopo il 30 settembre 2022

Con Nota n. 1363 del 14 settembre 2021 (APRI), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce rilevanti chiarimenti interpretativi in merito all’art. 41-bis, d.l. n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis” – conv. con mod. dalla l. n. 106/2021), che ha novellato la disciplina delle causali che legittimano – ex art. 19, co. 1, d.lgs. n. 81/2015-la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi.

Tale norma, seppur indirettamente, influisce sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi oltre ad avere possibili riflessi in relazione all’ulteriore contratto, eccedente il limite massimo dei 24 mesi (o il diverso limite previsto dai ccnl), che può essere stipulato presso gli Ispettorati del lavoro.

In particolare, per l’effetto della normativa emergenziale, è stata demandata alla contrattazione collettiva (di cui all’art 51 d.lgs. cit.), la possibilità di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi (art. 41-bis, co.1, lett. a), d.l. n. 73/2021).

Il testo di legge non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali, richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano “specifiche” e, di conseguenza, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formule generiche (ad esempio, ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

A parere dell’INL, simile modifica non si riflette unicamente sulla stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi, ma “condiziona” anche quelle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute nell’art. 19, co. 1, tra le quali, a decorrere dal 25 luglio 2021, deve essere annoverata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dai ccnl.

Ne discende che, in seguito alle modifiche introdotte con il Decreto “Sostegni-bis”, sarà possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine anche secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.

L’articolo 41-bis, co 1, lett. b), ha inoltre inserito il nuovo comma 1.1 all’art. 19, d.lgs. n. 81/2015, il quale prevede espressamente che: “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

In merito, L’Agenzia sottolinea come il nuovo comma 1.1. evidenzi una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, solo fino al 30 settembre 2022.

Tale limite temporale, si riferisce alla formalizzazione del contratto, che ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi simile data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite dall’art. 19, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. cit. Diversamente, le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare l’art. 19, co. 1, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, in ragione delle causali previste dai ccnl, anche oltre il limite temporale del 30 settembre 2022.