Il c.d. “accordo di armonizzazione” legittima il cambio di CCNL applicato e vigente

di Eugenio Erario Boccafurni

Abstract

La sentenza oggetto di nota tratta della possibilità, per datore di lavoro, di procedere alla sostituzione del CCNL applicato in azienda anche prima della sua scadenza mediante un accordo sindacale di “armonizzazione contrattuale” tra le due fonti collettive. Tuttavia, il Tribunale di Roma, adesiva rispetto alla giurisprudenza di legittimità analizzata, ribadisce che al datore è preclusa la possibilità di disdetta unilaterale anche qualora si adducesse la sua eccessiva onerosità, ai sensi dell’art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica.

Abstract 

The ruling establishes that the employer can proceed with the replacement of the collective agreement applied in the company, even before its expiry, by means of a trade union agreement for “contractual harmonization” between the two collective sources. However, the Court of Rome reiterates that the employer is precluded from the possibility of unilateral termination even if its excessive burden is alleged, pursuant to art. 1467 of the Italian Civil Code, resulting from one’s own situation of economic difficulty.

 


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