Comportamento antisindacale nel licenziamento dei 422 dipendenti di Campi Bisenzio: “Revocare la lettera di apertura della procedura ex l. 223/1991”

È quanto deciso dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2021 con decreto motivato (APRI) immediatamente esecutivo all’esito del ricorso ex art. 28 S.L. proposto dalla FIOM – CGIL della Provincia di Firenze, con il quale il sindacato aveva eccepito una serie di condotte ritenute antisindacali:

“- l’aver omesso le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL aziende metalmeccaniche, nonché da specifici accordi sindacali siglati con il sindacato ricorrente;

– l’aver compiuto una serrata offensiva collocando tutti i dipendenti in ferie/permesso o aspettativa retribuita;

– l’aver iniziato la procedura di licenziamento collettivo senza il preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali”.

La nota vicenda dei 422 dipendenti della multinazionale GKN licenziati ad inizio luglio con una email aveva scosso il Paese, generando una lunga serie di dure reazioni istituzionali e politiche: proprio la rilevanza nazionale della vicenda ha spinto il Giudice toscano ad ordinare anche la pubblicazione del decreto “sulle pagine nazionali dei quotidiani La Repubblica , Corriere della Sera, La Nazione e Il Sole 24 ore”.

Procedendo con ordine, il comportamento antisindacale accertato è consistito nell’aver impedito al Sindacato stesso di interloquire, come sarebbe stato suo diritto, nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa.

Ciò in quanto, pur non mettendo in discussione la discrezionalità dell’imprenditore rispetto alla decisione di cessare l’attività di impresa (espressione della libertà garantita dall’art. 41 Cost.), comunque sia la scelta imprenditoriale “deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del Sindacato”.

Tuttavia con la decisione dell’immediata cessazione della produzione, l’azienda ha contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti “senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il suddetto rifiuto”.

L’acccertata violazione degli obblighi di preventiva informazione e consultazione sindacale, in spregio alla buona fede e correttezza contrattuale nonché alle citate disposizioni legali e contrattuali (in particolare l’art. 9 del CCNL di riferimento), ha dunque impedito o comunque limitato l’esercizio dell’attività sindacale.

Sicché, secondo il Tribunale, “la rimozione degli effetti di tale comportamento non può che implicare l’obbligo per l’azienda di rinnovare correttamente l’informativa omessa e, per l’effetto l’obbligo:

– di revoca del procedimento ex L. n. 223/91 iniziato ancorché mancasse il prescritto confronto con il sindacato;

-di porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall’art 9 parte prima del CCNL metalmeccanici e dall’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione.