La retribuzione imponibile in caso di assenze dal lavoro o di orario svolto in misura inferiore a quello contrattuale
di Stefano Dal Maso
Abstract
Il recente orientamento giurisprudenziale è concorde nel ribadire l’autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, con la conseguenza che il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1199/2002, sulla valenza dell’articolo 1, della legge n. 389/1989, impone un rispetto generalizzato del minimale contributivo. Per effetto di ciò le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonerano il datore di lavoro dal pagamento della contribuzione sulla cosiddetta retribuzione virtuale, anche nei settori diversi da quello edile, così come la “regola del minimale” deve operare non solo con riferimento all’ammontare della retribuzione da assumere a parametro per l’obbligazione contributiva, ma anche all’orario di lavoro, il quale dev’essere quello stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
Abstract
The recent jurisprudential orientation is in agreement in reaffirming the autonomy of the contribution relationship with respect to the events of the pay obligation, with the consequence that the principle affirmed by the United Sections in sentence no. 1199/2002, on the value of article 1, of law no. 389/1989, imposes a generalized respect for the minimum contribution. As a result of this, absences from work that are not contractually justified do not exempt the employer from paying the contribution on the so-called virtual remuneration, even in sectors other than construction, just as the “minimal rule” must operate not only with reference to amount of remuneration to be assumed as a parameter for the contributory obligation, but also for working hours, which must be that established by collective bargaining or by the individual contract if higher.