Il Tribunale di Ravenna ci prende gusto: sollevata altra questione di legittimità costituzionale dell’art. 18
Con ordinanza del 6 maggio 2021 (APRI), il Tribunale di Ravenna ha sollevato nuovamente una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 18, co. 7, Legge 300/1970, questa volta riguardo l’aggettivo “manifesta” richiesto per insussistenza del fatto stesso, atteso che questo requisito non è invece richiesto per la reintegrazione in caso di “semplice” insussistenza del fatto soggettivo.
Il giudice domanda dunque alla Corte Costituzionale se sia necessaria l’eliminazione della parola “manifesta” contenuta nell’art. 18, co. 7, Legge 300/70, così come modificato dalla Legge 92/2012, sì da consentire la reintegrazione in caso di giustificato motivo oggettivo insussistente, senza dover provare l’ulteriore elemento della “manifesta” insussistenza.